Conto azioni società partecipata reso da soggetto non legittimato (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 118 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni e quote di partecipazione di ente pubblico è il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica, non quello che ne detiene materialmente i titoli. È pertanto improcedibile il giudizio sul conto giudiziale reso da chi, non essendo incaricato per legge o per delega di esercitare i diritti dell’azionista, non riveste la qualifica di agente contabile. Il conto deve esporre non solo consistenza e variazioni dei titoli, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni. L’obbligo di resa permane anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio.
Il Fatto
Il direttore generale di una società partecipata da un Comune ha reso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti il conto giudiziale per l’esercizio 2021, in qualità di consegnatario di azioni della medesima società. Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando un più recente orientamento contabile secondo cui tenuto alla resa del conto sarebbe non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto investito della loro disponibilità giuridica.
Il Procuratore regionale, nelle conclusioni, ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, rilevando che il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente e dunque non legittimato alla resa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della corretta individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione societaria. La giurisprudenza contabile richiamata — sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010, sez. Veneto n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017, sez. Molise n. 64 del 2017 — individua tale soggetto non in chi ha la disponibilità materiale dei titoli, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista.
In particolare — osserva la Sezione — per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Il riferimento normativo è ora espresso nell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni degli enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco, dal presidente o da un loro delegato.
La Corte chiarisce la ragione della regola: il consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie ed esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, con disponibilità giuridica e non materiale.
Ne deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la loro consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le ragioni delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche. La Sezione precisa inoltre che il conto giudiziale va reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio rileva che il conto è stato reso dal direttore generale della società partecipata, soggetto non legittimato alla resa. Il giudizio relativo al conto è pertanto dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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