Pensione privilegiata e ascrizione tabellare: il giudice non supplisce alla prova (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 30 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, l’accertamento dell’ascrivibilità dell’infermità a categoria tabellare è riservato alla valutazione medico-legale della CMO, che il giudice contabile può disattendere solo in presenza di specifiche e motivate contestazioni tecniche di parte. Il giudizio di non ascrivibilità, fondato sulla modestia dell’infermità e sull’assenza di postumi invalidanti rilevanti, non è sindacabile quando il ricorrente si limiti ad affermare apoditticamente una diversa categoria, senza offrire elementi idonei ad attivare i poteri istruttori officiosi. La documentazione sanitaria sopravvenuta alla visita collegiale non può essere valutata nel giudizio sull’esattezza ab origine dell’ascrizione, essendo preclusa dal combinato disposto degli artt. 70 e 183, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973 e dall’art. 21 disp. att. c.g.c., che impongono una nuova domanda amministrativa di aggravamento.

Il Fatto

Il ricorrente, già militare della Marina Militare per un lungo periodo di servizio, ha chiesto la concessione della pensione privilegiata ordinaria per una patologia lombosacrale giudicata dal Comitato di verifica per le cause di servizio come dipendente da fatti di servizio. La CMO competente, con proprio verbale, aveva ascritto l’infermità a quattro annualità di tab. B, riconoscendo però la permanente inidoneità al servizio per una diversa patologia.

L’INPS, di conseguenza, ha rigettato la domanda di pensione privilegiata e ha riconosciuto l’indennità una volta tanto in luogo di pensione ai sensi dell’art. 69 del d.P.R. n. 1092/1973. Il ricorrente ha contestato la contraddittorietà del procedimento, chiedendo l’ascrizione dell’infermità quanto meno all’8ª categoria della Tabella A e il riconoscimento del trattamento pensionistico, con domanda di CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

La Corte contabile ha rigettato il ricorso, escludendo l’accoglimento nel merito. Il Collegio ha osservato che non è in contestazione la dipendenza da causa di servizio della patologia, ma unicamente la sua corretta ascrivibilità a categoria pensionistica. Il giudice ha ritenuto corretto il giudizio espresso dalla CMO e recepito dall’INPS, secondo cui l’infermità non era ascrivibile ad alcuna categoria della Tabella A del d.P.R. n. 834/1981, essendo di modesta entità e tale da non determinare postumi invalidanti rilevanti, nemmeno per equivalenza ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.P.R. n. 915/1978.

La Corte ha valorizzato il quadro clinico emerso nella visita collegiale e ha rilevato che il ricorrente, lungi dal proporre argomentazioni tecniche idonee a indurre una valutazione più favorevole, si è limitato ad affermare apoditticamente la diversa ascrivibilità, senza alcun supporto medico-legale. Tale condotta processuale non giustifica l’attivazione dei poteri istruttori officiosi del giudice contabile.

Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza della documentazione sanitaria prodotta dopo la visita medico-legale del 27 luglio 2023. Tale documentazione attesta uno stato di salute eventualmente aggravato, che può essere fatto valere solo attraverso una nuova richiesta ai sensi del combinato disposto degli artt. 70 e 183, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973. Non trova applicazione, nel giudizio contabile, l’art. 149 disp. att. cod. proc. civ., che consente la valutazione autonoma dell’aggravamento intervenuto in corso di causa.

La Corte ha richiamato la preclusione espressa dalle Sezioni riunite n. 2/QM del 24 gennaio 2002, oggi recepita nell’art. 21 disp. att. c.g.c., confermando che l’accertamento dell’invalidità pensionabile deve riferirsi alla data della domanda. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla liquidazione delle spese di lite in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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