Nessun conto giudiziale per i beni comunali soggetti a debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 244 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Costituisce elemento tassativo e ineludibile la gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori, è qualificabile agente amministrativo e non è soggetto alla resa del conto. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto quando il conto si risolva in una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte è investita di un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2019, avente ad oggetto beni mobili di pertinenza di un Comune. Il conto è stato presentato dal dipendente nominato consegnatario, con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente che ha presentato il conto, ravvisando al contrario un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita conclusioni con richiesta di declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio e restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero concorda, instando per l’improcedibilità e la restituzione degli atti al Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due posizioni nella natura della gestione affidata al dipendente. I consegnatari di beni mobili per debito di custodia sono qualificabili agenti contabili e sono obbligati alla resa del conto giudiziale; i consegnatari per debito di vigilanza sono qualificabili agenti amministrativi e non vi sono tenuti.
Elemento tassativo e ineludibile è la gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto, anche negli enti locali, non può mai prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato direttamente dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La Corte richiama la pluriennale giurisprudenza contabile in materia, tra cui le pronunce della stessa Sezione piemontese n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023, oltre a decisioni della Sezione Centrale e di altre Sezioni regionali. Nel caso concreto i beni hanno natura eterogenea, anche a carattere durevole, sono in uso presso le articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente; dagli atti non emerge alcuna tipica gestione di cassa o magazzino.
Il conto si sostanzia quindi in una mera elencazione ricognitiva, per la quale si configura unicamente un obbligo di vigilanza. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2019 e dispone la restituzione del conto all’amministrazione, nulla per le spese.
Nota della Redazione
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