Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza dei consegnatari (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 248 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito sussiste solo in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico che configurano un obbligo restitutorio. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sull’utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’Ente, non è obbligato alla resa del conto. In difetto di siffatto obbligo il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dal conto giudiziale presentato da un dipendente del Comune in qualità di consegnatario di beni mobili, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto riguarda beni mobili di pertinenza dell’Ente locale e il presunto debito di custodia sui medesimi.

Il Magistrato istruttore, nella relazione depositata, dubita della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 10 ottobre 2024 ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiede la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il Pubblico Ministero concorda, instando per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due posizioni nel tipo di gestione affidata al consegnatario. Costituisce agente contabile e obbligato alla resa del conto solo il consegnatario di beni mobili per debito di custodia che gestisca una tipica attività di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali.

Solo in tal caso i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo della resa del conto non può pertanto prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un deposito ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato da acquisizioni in stock.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’Ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio. Costoro sono qualificabili agenti amministrativi e non sono obbligati alla resa del conto giudiziale.

Il Collegio aderisce alla consolidata giurisprudenza contabile richiamata, tra cui la sentenza n. 963 del 2017 della II Sezione Giurisdizionale Centrale, la sentenza n. 105 del 2017 della Sezione Veneto, la sentenza n. 60 del 2017 della Sezione Abruzzo e le sentenze n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023 della Sezione Piemonte.

Nel caso concreto non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. I beni hanno natura eterogenea, anche a carattere durevole, sono in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente. Non emerge una tipica gestione di cassa o magazzino, ma una mera elencazione ricognitiva. Ne consegue che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale e che il giudizio iscritto a ruolo è improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *