Conto giudiziale del consegnatario di azioni: regolarità e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 243 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale reso dal consegnatario di azioni di una società partecipata, redatto sul modello 22 e vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario, è regolare quando la consistenza della partecipazione resta invariata negli esercizi di riferimento e la società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese. In tale ipotesi non emergono profili di danno erariale e il giudice contabile dispone il discarico dell’agente contabile. La verifica della regolarità della gestione presuppone la sussistenza dell’obbligo della resa del conto, già affermata in via incidentale con la dichiarazione di ammissibilità dei conti giudiziali.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale è investita di tre giudizi di conto, relativi alla gestione della partecipazione dell’Università nella società consortile Biosistema Scarl per gli esercizi 2019, 2020 e 2021. Il Rettore dell’Ateneo, quale consegnatario delle azioni, ha reso i conti giudiziali.

Il Magistrato designato aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei conti, sostenendo che le quote di partecipazione a società di struttura privatistica non rientrerebbero tra i beni assoggettati al conto giudiziale, in ragione dell’art. 12 del TUSP e di una pronuncia delle Sezioni Unite. Con sentenza ordinanza la Sezione ha invece dichiarato ammissibili i conti e disposto il prosieguo dell’istruttoria. All’esito dell’esame documentale il Magistrato designato ha concluso per la regolarità delle gestioni e per il discarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla già intervenuta declaratoria di ammissibilità dei conti giudiziali, che ha confermato l’obbligo della resa del conto a carico del consegnatario delle azioni. La questione si sposta pertanto sul merito della gestione e sulla sua regolarità.

La documentazione acquisita è stata ritenuta sufficiente per la revisione. I conti risultano ritualmente sottoscritti dall’agente contabile, vistati per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e corredati dal provvedimento di parifica. Essi sono accompagnati dalla documentazione relativa all’approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 175/2016.

Le gestioni sono rappresentate mediante il modello 22 allegato al d.P.R. n. 196/1996, per la resa del conto del consegnatario di azioni. Per ciascun esercizio i conti indicano la tipologia dei titoli e la consistenza della partecipazione al 1° gennaio, in quantità e valore. Tali dati restano invariati al 31 dicembre 2019 e 2020; non figurano al 31 dicembre 2021 perché il 21 dicembre 2021 la società è stata cancellata dal registro delle imprese.

Il Collegio valorizza due circostanze decisive: l’invarianza del valore della partecipazione negli esercizi 2019 e 2020 e la definitiva cessazione della società a fine 2021, con la cancellazione dal registro delle imprese. La società era stata posta in liquidazione già nel 2015 e la partecipazione risultava in via di esaurimento, essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione. Non emergono ulteriori profili meritevoli di esame.

Su queste basi la Sezione, condividendo le conclusioni del Magistrato designato, dichiara regolari le gestioni recate dai conti giudiziali riuniti e, per l’effetto, dispone il discarico dell’agente contabile. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *