Partecipazione del Comune a CER tramite società e adeguata motivazione (Corte dei Conti Sez. contr. Bolzano n. 60 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’adesione di un Comune a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma di società cooperativa costituisce una partecipazione societaria soggetta all’art. 5 del TUSP, che impone la trasmissione dell’atto deliberativo alla Corte dei conti per la verifica di conformità. Il doppio vincolo finalistico di scopo e di attività non è attenuato dalla natura meritoria dell’iniziativa: le finalità di transizione energetica non esonerano l’ente dall’onere di motivazione analitica sulla necessità del modulo societario rispetto al singolo intervento. L’istruttoria deve dimostrare la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva nonché la convenienza economica della scelta, anche mediante il confronto con forme di gestione alternative, come la gestione diretta o l’affidamento a terzi. Il parere negativo o con osservazioni obbliga l’amministrazione che intenda procedere a motivare analiticamente le ragioni del dissenso.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo è investita, ai sensi dell’art. 5 del TUSP, della delibera con cui il Consiglio comunale ha approvato l’adesione a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma cooperativa, operante nella zona di mercato nord con possibilità di estensione a Comuni limitrofi. L’ente ha rappresentato che l’adesione consente di accedere agli incentivi sull’energia autoconsumata e di realizzare nuovi impianti fotovoltaici, anche avvalendosi di contributi pubblici per una quota rilevante dei costi.

La partecipazione prevista consiste nella sottoscrizione di una quota una tantum di valore contenuto, con assunzione della qualità di socio e di prosumer. Il Comune ha trasmesso l’atto costitutivo, lo statuto, il parere del revisore, l’esito della consultazione pubblica e il business plan di riferimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 8 dello Statuto di autonomia e dalla legge provinciale sui servizi pubblici locali, rilevando che la delibera richiama, per errore materiale, l’art. 4/bis anziché la pertinente disposizione dell’art. 1, comma 4/bis, della l.p. n. 12/2007. Il TUSP si applica alle amministrazioni pubbliche e gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016 operano come parametri interposti rispetto agli artt. 97 e 117 Cost., secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata.

Sul piano della competenza, la Sezione osserva che l’adeguamento al procedimento di controllo dell’art. 5 del TUSP non risulta ancora previsto nelle norme di attuazione dello Statuto e che, pertanto, la pronuncia è resa nell’ambito delle altre forme di collaborazione. Poiché l’ente ha dichiarato di non aver ancora perfezionato l’adesione, sussistono i presupposti per deliberare: la verifica preventiva è ammessa solo prima dell’attuazione societaria.

Nel merito, la Corte riconosce che la produzione di energia da fonti rinnovabili rientra tra le attività consentite all’ente pubblico e che le comunità energetiche possono perseguire una finalità pubblica. Tuttavia, il Collegio ribadisce che le finalità meritorie non bastano a suffragare un’adesione automatica e non ponderata. L’ente deve valutare se il modulo societario sia strettamente necessario rispetto all’intervento e se il tipo societario prescelto sia il più funzionale, tra quelli ammessi. La delibera giustifica la forma cooperativa con l’assenza di scopo di lucro e la possibilità di recesso, ma la Corte rileva che il Comune detiene ulteriori partecipazioni in società attive nel settore elettrico ed energetico: tale profilo, in ragione dell’ampio oggetto sociale della comunità, deve essere valutato nell’ambito della periodica razionalizzazione per evitare duplicazioni.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, il Collegio richiama la duplice accezione oggettiva e soggettiva elaborata in sede nomofilattica. Il business plan indica risultati operativi e flussi di cassa prospettici positivi e crescenti, ma la natura e la provenienza dei ricavi andrebbero meglio definite. Manca, inoltre, ogni analisi di sensitività volta a delineare scenari alternativi rispetto a quello di base, con particolare riguardo ai costi a carico dell’ente e all’evoluzione del prezzo dell’energia. La documentazione esaminata non è apparsa sempre approfondita sul terreno della convenienza economica, non emergendo il confronto tra la scelta societaria e soluzioni gestionali alternative.

Quanto alla consultazione pubblica e alla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato, la Corte dà atto del corretto esperimento della procedura, ma ribadisce che la verifica sulla concorrenza deve fondarsi su un’adeguata istruttoria. La Sezione segnala, infine, il ruolo di coordinamento della Provincia e l’esigenza che i servizi a rete siano svolti in ambiti territoriali ottimali. La pronuncia si chiude con la conferma dell’obbligo di pubblicazione e di trasmissione all’ente e alla Provincia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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