Compensi amministratori società in controllo pubblico (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 320 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In difetto di un’espressa previsione di legge, il valore soglia individuato dall’art. 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, richiamato dall’art. 11, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non può essere derogato. Il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società in controllo pubblico, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può pertanto superare l’80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013. Il limite, di carattere tassativo e preordinato al coordinamento della finanza pubblica, non ammette eccezioni se non stabilite da specifiche disposizioni di legge, né può essere superato per via interpretativa dall’amministrazione o dal giudice contabile.
Il Fatto
Un Comune ha formulato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003. Il Sindaco, preso atto della mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, comma 6, del TUSP, ha chiesto se sussistano margini per un’applicazione più flessibile della disciplina transitoria sul contenimento dei compensi degli amministratori di società in controllo pubblico.
Il quesito muove da una fattispecie concreta: il Comune ha chiesto se sia legittimo riconoscere all’amministratore unico di una società controllata un compenso superiore all’80 per cento di quanto erogato allo stesso titolo nel 2013. A sostegno, l’ente ha invocato l’evoluzione della configurazione societaria, le accresciute responsabilità manageriali e il rischio che il mantenimento del compenso attuale pregiudichi il conferimento dell’incarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’istanza, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Il quesito verte sull’interpretazione di una disposizione recante obblighi di contenimento della spesa pubblica ed è dunque riconducibile alla nozione di contabilità pubblica, come delineata dagli orientamenti delle Sezioni riunite in sede di controllo e della Sezione delle autonomie.
Nel merito, la Corte ha ricostruito il combinato disposto dell’art. 11, commi 6 e 7, del TUSP e dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012. Il comma 6 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la classificazione delle società in fasce e la determinazione dei limiti proporzionali dei compensi massimi. Il comma 7, nelle more dell’emanazione del decreto, mantiene in vigore la norma transitoria che fissa il valore soglia all’80 per cento della spesa storica del 2013.
Secondo la Sezione, la lettura combinata delle due disposizioni non lascia adito a dubbi interpretativi. Il limite comporta anche una riduzione dei costi complessivamente sostenuti dalle amministrazioni per gli amministratori delle proprie società controllate. In assenza di una espressa previsione di legge, non compete all’amministrazione né al giudice dar luogo a un’interpretazione contra legem volta al superamento del limite, introdotto nell’ottica di contenimento del debito pubblico nazionale.
La Corte ha ribadito un indirizzo consolidato: il limite non può essere derogato in conseguenza di un’evoluzione della configurazione originaria della società, né in presenza di situazioni nuove e contingenti, quali l’ampliamento della struttura, l’implementazione delle attività o le correlate accresciute responsabilità manageriali. Il carattere tassativo della norma esclude eccezioni non stabilite da specifiche disposizioni di legge.
Pur riconoscendo che il riferimento alla spesa storica del 2013 risulta ormai anacronistico, la Sezione ha osservato che le esigenze di buon andamento e ragionevolezza possono essere soddisfatte solo attraverso l’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 11, comma 6, TUSP, ovvero mediante un intervento diretto del legislatore. La Corte ha altresì segnalato un vuoto normativo sempre più avvertito, richiamando per analogia la sentenza n. 135/2025 della Corte costituzionale, ma ha concluso che la soluzione non può avvenire per via interpretativa.
Nota della Redazione
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