Rito abbreviato contabile, no all’oscuramento dei dati del convenuto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 212 del 30.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile definito con rito abbreviato, l’istanza di oscuramento dei dati personali non può fondarsi su un generico riferimento all’incidenza negativa che il mancato anonimato produce sulla sfera personale dell’interessato. Occorre dedurre le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto che rendano evidenti le ragioni di opportunità dell’anonimizzazione. Il giudice dispone d’ufficio l’oscuramento solo in presenza di dati meritevoli di particolare protezione o di una vicenda di particolare delicatezza. La definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del d.lgs. n. 174/2016 non preclude la condanna del convenuto alle spese, che segue il principio della soccombenza virtuale ove non ricorrano i presupposti della compensazione.
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio di responsabilità amministrativa nei confronti di un Segretario comunale, contestandogli di avere contribuito, con condotte connotate da colpa grave, al riconoscimento di emolumenti non spettanti a un dipendente dell’ente, con pari danno per l’amministrazione.
Con decreto la Sezione ammetteva il convenuto alla definizione del giudizio con rito abbreviato, previo parere favorevole del Procuratore regionale. In conformità alla proposta dell’interessato, era assegnato il termine perentorio di trenta giorni per il pagamento della somma offerta in favore del Comune, con fissazione dell’udienza in camera di consiglio per accertare l’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il convenuto depositava la documentazione attestante l’avvenuto tempestivo pagamento. La Sezione prende atto dell’adempimento nel termine perentorio assegnato e statuisce la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. Il thema decidendum si concentra così su due questioni residue: l’istanza di oscuramento dei dati e la regolazione delle spese.
Quanto all’anonimizzazione, la Corte rileva che non ricorrono ragioni per disporla d’ufficio: non sono ravvisabili dati meritevoli di particolare protezione, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati o associazioni, né i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Neppure emerge una particolare delicatezza della vicenda oggetto del giudizio.
La giurisprudenza richiamata, ossia Corte di cassazione n. 4167/2022 e la conforme giurisprudenza ivi citata, esige che l’istanza riferisca le specifiche e peculiari circostanze del caso concreto, idonee a rendere evidenti le ragioni di opportunità dell’anonimizzazione. Nel caso di specie tali circostanze non sono esplicitate, se non in termini del tutto generici: l’istanza si limita a invocare l’esigenza di tutela dell’onore e della reputazione dell’interessato. L’oscuramento è pertanto rigettato.
Sul governo delle spese, la Sezione osserva che la giurisprudenza contabile non esprime un orientamento definito. Ritiene tuttavia maggiormente persuasivo l’indirizzo secondo cui non sussistono i presupposti per la compensazione, poiché la fattispecie non rientra in alcuno dei casi ammessi dall’art. 31, comma 3, c.g.c. Richiamando Sezione terza centrale d’appello n. 104/2018, adotta il principio della soccombenza virtuale.
Nel merito, sussistono sufficienti motivi per ritenere fondato l’assunto dell’attore: il convenuto, nella qualità di Segretario comunale, ha contribuito con le condotte contestate, affette da colpa grave, all’illegittimo riconoscimento di emolumenti non spettanti, con pari danno per l’amministrazione. Il convenuto è quindi condannato alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo nell’importo complessivo di euro 93,10.
Nota della Redazione
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