Resa del conto giudiziale del consegnatario di beni degli enti locali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 141 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile degli enti locali, un obbligo di resa del conto giudiziale per la gestione di beni mobili o materie per le quali egli non abbia il debito di custodia. Il conto del consegnatario di beni, pur modellato sul prospetto di cui al D.P.R. n. 194/1996, presuppone la sussistenza di un obbligo di custodia riferibile agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il rinvio dell’art. 93 TUEL. In difetto di tale obbligo il giudizio di conto è improcedibile, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio sul conto giudiziale reso da un agente contabile quale consegnatario di beni di un Comune, con riferimento all’esercizio finanziario 2020 e a un periodo compreso tra il 01/01/2020 e il 31/12/2020. Il conto risulta depositato in data 15/07/2021.

All’esito della pubblica udienza, la Procura regionale ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità del conto. La questione che il Collegio è chiamato a risolvere riguarda quindi l’effettiva configurabilità, in capo all’agente contabile, dell’obbligo di resa del conto giudiziale in relazione alle poste oggetto di gestione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame come conto del consegnatario. Si tratta di un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.

La Corte rileva tuttavia che la gestione oggetto del giudizio non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia, di cui agli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale (R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL).

Su questo punto il Collegio dichiara di conformarsi alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando, tra le tante, la pronuncia di questa stessa Sezione n. 217/2018, nonché Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014 e Sez. Calabria n. 323/2013.

Da tale orientamento la Corte desume che, con riguardo ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato.

La pronuncia è resa in rito, con esclusione di statuizioni sulle spese. Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone l’annotazione a tutela dei dati personali delle persone fisiche indicate in sentenza, con l’omissione delle generalità in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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