Responsabilità contabile dei funzionari infedeli e dei beneficiari di contributi PSR (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 32 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del beneficiario di un contributo pubblico che ne abbia ottenuto l’erogazione sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché dei professionisti e dei funzionari che, con la loro condotta, abbiano posto i presupposti dell’illegittima percezione. La responsabilità amministrativa per danno erariale è configurabile a titolo di dolo quando la condotta illecita si sostanzi in una sostituzione simulata di fornitori, in fatture inattendibili e in una falsa attestazione di ultimazione dei lavori, preordinata a occultare i motivi di revoca del finanziamento. L’occultamento doloso del danno sposta il decorso del termine prescrizionale al momento della sua scoperta. Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale ex art. 270 c.p.p. restano utilizzabili nel giudizio contabile quali prove atipiche, liberamente valutabili.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio nove convenuti — il titolare di una ditta individuale beneficiaria di contributi a valere sul PSR Sicilia 2007/2013, il socio e legale rappresentante della società affidataria dei lavori, tre tecnici progettisti e tre funzionari dell’Ispettorato provinciale, oltre a un dirigente — chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro 98.610,00 in favore di AGEA, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Il danno contestato rappresenta la differenza tra quanto incassato dal beneficiario e quanto recuperato in via amministrativa mediante escussione della fidejussione. Il titolo soggettivo principale è il dolo; solo in via subordinata la Procura ha invocato la colpa grave e, in via sussidiaria, la gravissima negligenza dei due funzionari istruttori.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto affermato la propria potestas iudicandi. Richiamando Cass., Sez. UU., n. 14436/2018, n. 9966/2010 e n. 30526/2019, il Collegio ha ricordato che il baricentro del riparto si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e agli scopi perseguiti: il rapporto di servizio si instaura anche in capo al privato o al professionista che, con condotte sostitutive o integrative dell’attività istruttoria della p.a., ponga i presupposti dell’indebita erogazione.

È stata respinta l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione di quello penale, per la tendenziale indipendenza del giudizio contabile. Rigettata anche l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo: la citazione possiede sufficiente carattere critico nella rielaborazione degli atti richiamati e chiarezza dell’editio actionis ex art. 86 c.g.c.

L’eccezione di prescrizione è stata dichiarata infondata. La Corte ha ravvisato un’ipotesi di occultamento doloso del danno, con slittamento del termine iniziale alla data della sua scoperta, identificata nella comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. del 29.06.2022, con cui la Procura europea ha trasmesso l’ordinanza di applicazione delle misure cautelari. Validamente interrotto è stato il decorso tramite la notificazione dell’invito a dedurre.

La Corte ha poi respinto l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni. Viene in rilievo un’ipotesi di inutilizzabilità relativa ex art. 270 c.p.p., non assoluta ex art. 271 c.p.p.: il divieto è confinato all’ambito penale e i risultati delle captazioni dichiarate inutilizzabili restano utilizzabili nel giudizio contabile, secondo gli artt. 94 e 95 c.g.c.

Nel merito, la Corte ha accertato la violazione della disciplina sulla concorrenza fra fornitori: i preventivi di ditte “concorrenti” sono risultati falsi o inattendibili, la sostituzione dei fornitori è avvenuta senza comunicazione all’amministrazione in violazione dell’art. 5.7 delle disposizioni attuative, e la fattura emessa dalla società sub-affidataria ha documentato un’operazione inesistente. Il beneficiario ha attestato falsamente l’esecuzione dei lavori e il pagamento dei fornitori, rendicontando costi privi di riscontro bancario.

La dichiarazione di ultimazione dei lavori resa dai tecnici ex art. 49 L.R. Sicilia n. 13/1986 è stata giudicata infedele, perché l’iniziativa non era funzionale al segmento di filiera della trasformazione. I due funzionari hanno scientemente ritardato i sopralluoghi e le verifiche dovute, consentendo al beneficiario di regolarizzare la pratica. La Corte ha invece dichiarato esenti da responsabilità il dirigente e un funzionario, per difetto dell’elemento soggettivo, applicando il principio della scriminante da calliditas del co-istruttore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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