Danno da tangente e responsabilità del RUP nel sistema corruttivo (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 22 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il funzionario pubblico che, pur senza percepire denaro, adotti o avalli gli affidamenti diretti in favore delle imprese indicate dal vertice corrotto, asservendo la funzione amministrativa a interessi privati, concorre nel sistema corruttivo e risponde del danno da tangente in via solidale. La dazione illecita di denaro o altra utilità costituisce, secondo l’id quod plerumque accidit, un costo occulto traslato sul prezzo di aggiudicazione, con aggravio ingiustificato per l’amministrazione, salvo casi particolari. Del danno rispondono non solo i percettori materiali, ma tutti coloro che con il proprio operato hanno contribuito al fenomeno corruttivo, ricevendo in cambio una qualsiasi utilità, quale la conservazione del posto o l’avanzamento di carriera. La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe la prescrizione dell’illecito contabile anche nei confronti dei condebitori solidali, ai sensi dell’art. 1310 cod. civ., indipendentemente dal momento della quantificazione.

Il Fatto

La Procura regionale conveniva in giudizio il presidente di una società in house della Città metropolitana, un consulente esterno e due dipendenti, per il risarcimento di un danno erariale complessivo di oltre un milione di euro, di cui una parte quale danno da tangente e altra a titolo di indebita percezione di emolumenti e danno all’immagine. Il presidente e il consulente erano stati condannati in sede penale per associazione per delinquere, corruzione e peculato, con sentenza divenuta definitiva; i due dipendenti, un direttore tecnico con funzioni di responsabile unico del procedimento e un direttore di settore, erano stati chiamati a rispondere in concorso, pur essendo il loro processo penale ancora pendente.

Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, condannando i quattro convenuti, in via solidale, al risarcimento del danno da tangente di euro 229.926,00 a favore della società, oltre al danno per indebita percezione di emolumenti e al danno all’immagine a carico del solo presidente e del consulente. Avverso tale pronuncia proponevano appello principale il direttore tecnico e appello incidentale il direttore di settore, contestando la giurisdizione, la prescrizione, la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell’illecito e la quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

La Sezione d’appello rigetta entrambe le impugnazioni. Quanto al difetto di giurisdizione, il collegio conferma la natura in house della società, rilevando che il controllo analogo è espressamente previsto nel contratto di servizio, i cui articoli 9, 10 e 11, nonché l’art. 7 del capitolato d’oneri, elencano minuziosamente i controlli giuridico-contabili, sulla qualità dei servizi e sulla contabilità, con stringenti obblighi informativi, verifiche periodiche e preventivi nullaosta attribuiti al Servizio partecipate dell’ente controllante: poteri ben più penetranti di quelli ordinariamente spettanti all’assemblea dei soci.

L’eccezione di prescrizione è parimenti infondata. La costituzione di parte civile della società nel processo penale, avvenuta il 21/12/2017, ha efficacia interruttiva anche dell’illecito contabile, indipendentemente dalla quantificazione del danno, potendo questa essere effettuata in corso di giudizio. Richiamando la solidarietà tra condebitori ex art. 2055 cod. civ., la Corte ribadisce che l’esercizio dell’azione civile nel processo penale nei confronti di uno solo dei condebitori solidali interrompe la prescrizione anche verso gli altri, con richiamo a Cass. n. 21049 del 2024.

Sul piano probatorio, il collegio afferma che il giudice contabile può legittimamente fondare il proprio convincimento su prove atipiche, quali le risultanze delle indagini preliminari e le sentenze penali, senza violazione del diritto di difesa, poiché il contraddittorio si instaura con la produzione formale degli atti nel giudizio civile. Il processo contabile, governato dal criterio del più probabile che non, si distingue da quello penale, improntato al canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, con richiamo a Cass. n. 10978 del 2023.

Nel merito, la Corte ritiene provato il pieno coinvolgimento degli appellanti nel sodalizio criminoso. Il direttore tecnico, nella qualità di responsabile unico del procedimento, sceglieva le imprese indicate dal consulente, alterando la procedura di scelta del contraente con uso distorto della discrezionalità, e, pur consapevole dell’illegittimità delle determine, non si opponeva né denunciava, ottenendo quale utilità la conservazione del posto di lavoro. Il direttore di settore, promosso dal presidente, svolgeva un ruolo di intermediario tra vertice e burocrazia, intratteneva contatti con il consulente sui pagamenti e beneficiava di pranzi e biglietti aerei. Entrambi rispondono quindi del danno da tangente, poiché la dazione illecita costituisce componente occulta del prezzo di aggiudicazione, traslata sull’amministrazione, e la sua entità elevata non può ritenersi detratta dall’utile d’impresa. La Corte esclude infine il potere riduttivo, il beneficium excussionis e la compensatio lucri cum damno, attesa la natura dolosa della condotta, confermando la sentenza impugnata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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