Parere consultivo inammissibile se volto ad avallare scelte gestionali dell’ente (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 223 del 16.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è limitata alla materia della contabilità pubblica e non può estendersi a tutti i settori dell’azione amministrativa che presentino riflessi finanziari. Il quesito che sottenda valutazioni su uno specifico atto gestionale, già adottato o da adottare, difetta dei caratteri della generalità e dell’astrattezza ed è pertanto inammissibile. Non è consentito all’ente locale ricercare l’avallo preventivo o successivo della magistratura contabile su scelte di propria esclusiva pertinenza, pena la violazione della posizione di terzietà e indipendenza della Corte e la trasformazione della funzione consultiva in una surrettizia forma di co-amministrazione. L’inammissibilità sussiste anche quando il quesito presenti possibili riflessi giuridici suscettibili di valutazione presso la giurisdizione contabile, ordinaria, amministrativa o tributaria, non potendo la funzione consultiva interferire o sovrapporsi a quella giurisdizionale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere in ordine alla possibilità di estinguere, mediante pagamento rateizzato in dieci annualità, l’onere derivante da un accordo transattivo stipulato con un istituto bancario per la definizione di un contratto derivato. L’accordo, recepito in un atto consiliare, prevedeva un pagamento a saldo alternativamente in unica soluzione, in tre rate o in dieci rate, subordinando quest’ultima ipotesi a una preliminare positiva valutazione della Corte dei conti sulla fattibilità finanziaria dell’impegno decennale.
L’ente, ritenendo la soluzione decennale la più favorevole per evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ha rappresentato l’avvenuta integrale copertura finanziaria dell’accordo e ha chiesto se fosse possibile estinguere l’onere mediante pagamento rateizzato in dieci anni o comunque in un termine superiore al bilancio di previsione triennale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto verificato i requisiti di ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, riconoscendo la legittimazione del Comune e del Sindaco, quale legale rappresentante dell’ente. Ha poi esaminato il profilo oggettivo, richiamando la nozione di contabilità pubblica elaborata dalle Sezioni Riunite e dalla Sezione delle Autonomie, comprensiva delle questioni connesse alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche e ai relativi equilibri di bilancio.
Su tale base il quesito sarebbe stato in astratto ammissibile. La Corte ha però rilevato che l’ausilio consultivo non supera il vaglio sotto un diverso profilo, quello della mancanza dei caratteri di generalità e astrattezza e della palese interferenza con la funzione giurisdizionale.
Richiamando le deliberazioni della Sezione delle Autonomie, la Sezione ha ribadito che le richieste di parere non possono riguardare casi concreti o atti gestionali già adottati o da adottare, poiché la funzione consultiva non può risolversi in una forma di co-amministrazione, né l’ente può ricercare l’avallo della magistratura contabile su specifici atti gestionali. Il rischio è quello di immettere la Corte nei processi decisionali degli enti, condizionando l’attività amministrativa sottoposta al suo controllo, che deve restare esterno e neutrale.
La Corte ha inoltre sottolineato che la funzione consultiva non può interferire con le altre funzioni, di controllo e giurisdizionali, né con quelle di altre magistrature, per evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce degli organi giurisdizionali.
Nel caso concreto, il quesito sottendeva valutazioni attinenti alla concreta attività gestionale dell’ente e risultava finalizzato a ottenere un vaglio di legittimità e di merito su uno specifico fatto gestionale, con possibili riflessi giuridici oggetto di valutazione presso plurimi plessi giurisdizionali. La richiesta è stata pertanto dichiarata oggettivamente inammissibile.
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Nota della Redazione
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