Nessun conto giudiziale per il consegnatario di beni immobili dell’ente locale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 307 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale davanti alla Corte dei conti solo quando sia titolare di un debito di custodia. Tale posizione presuppone la presa in carico e lo scarico di beni esclusivamente mobili, riferibili a una gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e conseguente obbligo restitutorio. Il consegnatario di soli beni immobili, o di beni iscritti in inventario per i quali sussista un mero obbligo di vigilanza, è qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.
Il Fatto
Il giudizio di conto, iscritto al registro di segreteria, riguarda un agente convenuto quale consegnatario dei beni mobili e immobili di un Comune per l’esercizio 2021. Il magistrato relatore ha depositato la relazione di deferimento chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione.
Dalla relazione emerge che il conto contiene l’elencazione della generalità dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe un debito di custodia ma un mero obbligo di vigilanza. Il magistrato istruttore ha quindi concluso nel senso che all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura, con richiesta di declaratoria di improcedibilità. La Procura regionale, con conclusioni depositate in data 22.10.2024, ha aderito chiedendo l’improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il magistrato relatore ha richiamato la relazione e il pubblico ministero ha concordato.
La Motivazione della Corte
La questione preliminare attiene alla perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni, tenuti alla resa del conto giudiziale, e alla inclusione in essa dei consegnatari di beni immobili. Il Collegio muove dall’art. 178 del r.d. n. 827/1924, che annovera tra gli agenti contabili i consegnatari di generi, oggetti e materie, e dagli artt. 22, 32 e 33 del medesimo regolamento, che riferiscono la consegna e il conto ai soli beni mobili.
Assume rilievo l’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 254/2002, che distingue gli agenti amministrativi per debito di vigilanza dagli agenti contabili per debito di custodia, e gli artt. 11, 12 e 23 del medesimo regolamento, che impongono la resa del conto giudiziale ai soli consegnatari per debito di custodia. Il Collegio richiama la seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità di tale disciplina anche ai consegnatari degli enti locali.
Quanto all’art. 93 del T.U.E.L., che non distingue espressamente tra beni mobili e immobili, la Corte ne offre un’interpretazione sistematica. Le divergenze lessicali tra il testo unico e la contabilità di Stato non autorizzano nozioni distinte, anche in ragione dell’uniformità della disciplina del giudizio di conto contenuta nella parte terza del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174/2016).
Il Collegio ribadisce che il debito di custodia concerne esclusivamente beni mobili e richiama sul punto Corte conti, Sez. Trento n. 39 del 21 settembre 2017, Sez. Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17 febbraio 2014, Sez. Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, Sez. Abruzzo n. 17 del 4 dicembre 2017 e Sez. Veneto n. 173 del 2016, che escludono la configurabilità di un giudizio di conto per un’ipotetica gestione di consegnatari di beni immobili.
Nel caso concreto il conto contiene una elencazione generale dei beni iscritti in inventario, tra i quali non sono univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino per i quali possa configurarsi un debito di custodia. Il convenuto è quindi qualificabile come agente amministrativo, non soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale davanti alla Corte, con conseguente improcedibilità del giudizio per mancanza dell’oggetto. Essendo la pronuncia in rito e non essendovi costituzione, nulla è disposto sulle spese.
Nota della Redazione
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