Termine decadenziale triennale inapplicabile alla domanda di riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 105 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale previsto dall’art. 205, comma 3, del d.P.R. n. 1092 del 1973 si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa diretta a ottenere, dall’ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione, la modifica di quello stesso provvedimento. Esso non è estensibile, per via analogica, al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti per la riliquidazione del trattamento di quiescenza. La disciplina degli artt. 203 e ss. del d.P.R. n. 1092 del 1973 è quindi inapplicabile alle domande giudiziali di riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento. Ne consegue la tempestività della domanda proposta in primo grado e l’infondatezza dell’appello dell’amministrazione che eccepisca la decadenza.
Il Fatto
Il giudice di prime cure, qualificata la domanda del pensionato come istanza di riliquidazione del trattamento pensionistico, aveva escluso l’applicabilità degli artt. 203 e ss. del d.P.R. n. 1092 del 1973. Sul rilievo dell’imprescrittibilità del diritto a presentare la domanda di riliquidazione, quale corollario dell’imprescrittibilità del diritto a pensione, aveva accolto parzialmente il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo della quota retributiva mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44%, in applicazione dei principi di cui a Sezioni Riunite n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021.
Il Ministero della difesa ha impugnato la statuizione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del c.g.c. e degli artt. 203-207 del citato d.P.R. L’appellante ha richiamato la circolare attuativa delle pronunce delle Sezioni riunite, secondo cui si sarebbe proceduto alla revoca in via amministrativa del provvedimento definitivo solo in ipotesi di domanda proposta entro tre anni dalla comunicazione, a pena di decadenza. Il pensionato aveva chiesto la riliquidazione oltre tale termine rispetto al decreto definitivo del 2013.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta la questione dell’ambito di applicazione degli artt. 203 e ss. del d.P.R. n. 1092 del 1973, già scrutinata con precedente orientamento cui il Collegio intende dare continuità. Il principio è quello della inapplicabilità della disciplina alle istanze dei pensionati di riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento.
La giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che il termine di decadenza di cui all’art. 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 va riferito esclusivamente all’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio la modifica del provvedimento di pensione. Esso non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente una interpretazione analogica.
Il Collegio richiama numerosi precedenti a sostegno: Sez. I n. 349 del 2018, Sez. II n. 132 del 2016, Sez. Veneto n. 110 del 2023, Sez. Sicilia n. 282 del 2023, Sez. Puglia n. 605 del 2022, Sez. Sardegna n. 204 del 2022, Sez. Toscana n. 272/2021 e n. 9/2020. Tali pronunce confermano la inapplicabilità della disciplina decadenziale al rimedio giurisdizionale.
Ne deriva che la domanda giudiziale deve ritenersi tempestivamente proposta in primo grado. L’appello del Ministero della difesa è pertanto infondato e viene rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa la contumacia dell’appellato, dichiarata preliminarmente.
Nota della Redazione
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