Responsabilità erariale per affidamenti in somma urgenza: danno e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 23 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la violazione delle procedure di affidamento dei lavori non integra di per sé un danno erariale, poiché l’illegittimità del comportamento è solo un elemento dell’illecito e non lo esaurisce, restando il pregiudizio economico concreto condizione dell’azione. La mancata esecuzione dei lavori non può essere desunta da mere dichiarazioni testimoniali, né la sovrapponibilità degli interventi da una comparazione indiziaria, occorrendo un accertamento tecnico. Il danno da lesione della concorrenza non è configurabile quando i lavori, di importo inferiore alla soglia, sarebbero stati comunque affidabili direttamente senza ribasso, ricollegandosi il pregiudizio alla mancata programmazione. Il termine quinquennale di prescrizione decorre dal pagamento e resta sospeso, nella misura dei giorni dell’emergenza pandemica.

Il Fatto

La Procura regionale ha evocato in giudizio il responsabile dell’ufficio lavori pubblici di un Comune e i due sindaci succedutisi nella carica, chiedendo la condanna al pagamento di complessivi € 74.856,56 in favore dell’ente. Il pregiudizio sarebbe derivato dall’adozione, nel triennio 2018/2020, di tredici determine di affidamento di lavori in somma urgenza, in violazione della procedura dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016.

All’origine dell’indagine vi era una segnalazione dell’ANAC, seguita da accertamenti delegati alla Guardia di Finanza. Il danno era distinto in due voci: il pagamento di lavori asseritamente mai eseguiti e il pregiudizio da compromissione della concorrenza. Tutti i convenuti si sono costituiti, eccependo la nullità della notifica e degli atti istruttori, la prescrizione e, nel merito, l’insussistenza del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto le eccezioni sulla regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c., ritenendo compiute tutte le formalità e la notifica perfezionata, nonché infondate le censure sulla genericità dell’invito a dedurre. Ha poi escluso la nullità degli atti istruttori, osservando che la relazione ANAC costituiva una notizia di danno specifica e concreta e che l’autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale impediva la sospensione.

Sulla prescrizione, la Corte ha richiamato l’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994, secondo cui il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla verificazione del fatto dannoso, coincidente con l’effettivo pagamento. aggiungendo al quinquennio i giorni di sospensione COVID previsti dall’art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020, ha ritenuto tempestiva l’azione solo per sei determine e interamente prescritta quella relativa al primo sindaco.

Nel merito, quanto ai lavori asseritamente non eseguiti, il Collegio ha escluso che la mancata esecuzione potesse essere provata da dichiarazioni testimoniali rese oltre quattro anni dopo, rilevando le differenze tra gli elenchi dei lavori e la necessità di un accertamento tecnico.

Quanto al danno da lesione della concorrenza, la Corte ha osservato che gli interventi, di importo inferiore a € 40.000,00, sarebbero stati comunque affidabili direttamente ex art. 36 del d.lgs. n. 50/2016, senza alcun ribasso. La prospettazione attorea è stata quindi giudicata fuori bersaglio, individuando la Corte la causa del pregiudizio nella parcellizzazione delle procedure e nella mancata programmazione. L’azione è stata pertanto respinta nel merito, con proscioglimento dei convenuti e rifusione delle spese di difesa a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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