Discarico crediti inesigibili: inerzia e prescrizione del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 170 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il concessionario privato subentrato per scorporo di ramo d’azienda al concessionario nazionale risponde, quale cessionario, dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a quest’ultimo, comprese le conseguenze dell’attività di riscossione non proficua. Il diniego di discarico è legittimo, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando la documentazione evidenzia una riscossione disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, con lunghe pause procedimentali e incidenza sulla prescrizione del diritto. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguire nella riscossione; il giudice valuta l’esito successivo e ridetermina il quantum. In caso di rigetto del ricorso la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non a un ottavo, venendo meno la ratio della riduzione.
Il Fatto
La società concessionaria, incaricata della riscossione dei crediti di un ente locale, impugna dinanzi alla Sezione giurisdizionale i provvedimenti di rigetto del discarico delle somme iscritte a ruolo, adottati ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. L’ente aveva avviato una verifica su numerose partite, contestando la mancata e protratta riscossione da parte della società.
Il giudizio si inserisce in un contenzioso più ampio, sospeso in attesa di due pronunce della Corte costituzionale. Riassunta la causa, la società reitera le eccezioni e ne aggiunge altre, mentre l’ente deduce l’inammissibilità delle nuove memorie e l’infondatezza nel merito. Il Pubblico Ministero conclude per l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama integralmente la propria precedente decisione, con cui ha chiarito che il giudizio promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria dell’atto, ma verte sulla fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. I vizi amministrativi rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso.
Le pronunce della Corte costituzionale hanno chiarito che ai rapporti in esame si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, la società non può dirsi inadempiente solo per aver omesso la comunicazione di inesigibilità nei termini, essendo necessario verificare gli ulteriori presupposti sostanziali. La società, quale cessionaria di ramo d’azienda, è subentrata nei rapporti del precedente concessionario.
Secondo la Sezione, il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività del concessionario, che deve proseguire nella riscossione. Il Collegio valuta quindi l’esito dell’attività svolta dopo il diniego e le somme medio tempore riscosse, con rideterminazione della somma dovuta.
Nel merito il ricorso è parzialmente accolto. Per le partite rispetto alle quali risulta un residuo e un parziale pagamento, va esclusa la legittimità del diniego. Il ricorso è invece respinto per l’importo ancora dovuto: la documentazione mostra una riscossione disordinata ed episodica, con verifiche patrimoniali tardive e atti esecutivi non tempestivi, con effetti sulla prescrizione. La società non ha provato la possibilità di un esito utile, né ha avuto interlocuzioni formali con l’ente.
Irrilevante è la sopravvenuta rottamazione dei crediti, poiché a quella data la possibilità di esito positivo era già pregiudicata. Quanto al quantum, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo è ammessa solo entro novanta giorni; in caso di rigetto del ricorso è dovuto un terzo dell’iscritto a ruolo. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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