Imposta di soggiorno: difetto di giurisdizione contabile e competenza del giudice tributario (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 164 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la novella di cui all’art. 180 del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020, il gestore di struttura ricettiva è responsabile d’imposta e non riscossore per conto dell’ente locale. La qualifica ex lege lo colloca nei rapporti tributari e non consente di configurare con il Comune un rapporto di servizio. Ne deriva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario. Posto che il gestore risponde con denaro proprio e non maneggia denaro pubblico ab origine, non è configurabile la veste di agente contabile. La norma di interpretazione autentica dell’art. 5 quinquies del decreto-legge n. 146/2021 ha natura chiarificatrice, con effetto retroattivo, di una funzione di agente contabile di sola determinazione giurisprudenziale, senza violare i parametri costituzionali evocati.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha citato in giudizio il gestore di una struttura ricettiva, il suo liquidatore e la società, chiedendo in solido il risarcimento del danno patrimoniale quantificato in € 543.231,85, oltre interessi e rivalutazione, per l’omessa riscossione e il mancato riversamento dell’imposta di soggiorno dovuta al Comune di Roma Capitale. L’importo riguarda trimestralità comprese in un arco temporale dal 2011 al 2017, emerso da una segnalazione della Polizia Economico-Finanziaria del dicembre 2020.

Roma Capitale è intervenuta ad adiuvandum, rideterminando il danno con una memoria integrativa. Uno dei convenuti ha eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la propria estraneità all’obbligo solidale, il difetto di legittimazione passiva per l’estinzione della società e la prescrizione quinquennale. La Procura ha sostenuto la sussistenza della giurisdizione contabile e, in via subordinata, ha prospettato questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa del 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione per le poste di danno da omesso versamento dell’imposta di soggiorno, alla luce dello ius superveniens. Richiamando il proprio orientamento inaugurato con la sentenza n. 596/2022 e confermato dalle successive pronunce del 2023, la Sezione osserva che la nuova disciplina estende la qualifica di responsabile d’imposta anche ai fatti anteriori al 19 maggio 2020 e risulta ostativa a qualsiasi pronuncia della Corte nei giudizi in corso non coperti da giudicato.

Il passaggio decisivo è la riqualificazione del rapporto sostanziale tra albergatore ed erario. La norma interpretativa attribuisce all’esercente la veste di responsabile d’imposta, cioè debitore in proprio, mutando l’obbligazione contabile di riversamento in una vera obbligazione tributaria, con pagamento dell’imposta da parte del responsabile in caso di inadempimento del soggetto passivo.

Da qui la confutazione dell’orientamento favorevole alla giurisdizione contabile, che secondo il Collegio si limita a ribadire la tesi del gestore quale riscossore nell’interesse dell’ente locale. La novella del 2020 ha invece trasformato quel ruolo: il gestore non incassa somme qualificabili ab origine come pubbliche, ma risponde di un’imposta altrui con denaro proprio, salvo rivalsa. Manca, dunque, il presupposto del maneggio di denaro pubblico e difetta un principio generale che assimili responsabili o sostituti d’imposta agli agenti contabili, come dimostrano le figure dei datori di lavoro, delle banche e degli spedizionieri.

La Corte valorizza anche gli obblighi dichiarativi e il sistema sanzionatorio tributario, che confermano la natura fiscale del rapporto. Esclude, infine, la possibile compresenza di una giurisdizione alternativa, tributaria e contabile, perché contraria al principio di certezza del giudice. Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, la Sezione la ritiene infondata: la norma del 2021 non ha valenza innovativa, ma chiarisce retroattivamente una qualifica che solo la giurisprudenza aveva elaborato. Pronuncia quindi il difetto di giurisdizione e indica il giudice tributario, compensando integralmente le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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