Consegnatario di beni in uso non è tenuto al conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 473 del 12.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dello Stato è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando assuma la veste di agente contabile per debito di custodia, caratterizzato dal maneggio di denaro o dalla gestione di cassa o di magazzino. Il consegnatario che riceve i beni per il solo obbligo di vigilanza, ossia quando i beni inventariati sono già immessi in uso presso gli uffici destinatari, è qualificabile come agente amministrativo ed è escluso dall’obbligo di resa del conto. Non sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale per la gestione di beni immobili, nemmeno ai fini inventariali, né per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, considerati immobili agli effetti della compilazione degli inventari. Ne deriva l’inammissibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il consegnatario dei beni del Dipartimento di Giurisprudenza di un’università campana aveva reso il conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022, per il periodo dal 27 maggio al 2 agosto 2022. Nel corso dell’anno si erano succeduti più titolari dell’incarico: il ricorrente era subentrato in data 27 maggio 2022 e poi era stato sostituito il 3 agosto 2022.
Con la Relazione di irregolarità n. 176/2024 il magistrato relatore aveva rappresentato diversi profili di criticità: l’insussistenza dell’obbligo di resa del conto per i beni mobili immessi in uso, per i beni immobili a fini inventariali e per i volumi e le riviste della biblioteca; l’assenza di prova di un regolare passaggio di gestione in corso di esercizio. La Procura aveva aderito alla valutazione del relatore. La Sezione era chiamata a decidere sulla sussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che impone la resa del conto agli agenti che a qualsiasi titolo abbiano maneggio di denaro ovvero debito di materia. Per “materia” si intendono i beni e i valori mobiliari inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio dell’ente, con esclusione dei beni immobili e di quelli considerati tali agli effetti della compilazione degli inventari.
La Corte distingue quindi il debito di custodia dal debito di vigilanza. Il primo caratterizza l’agente contabile ed è connotato dal maneggio di denaro o dalla gestione di cassa o di magazzino; il secondo caratterizza l’agente amministrativo, tenuto alla definizione del conto amministrativo e non a quello giudiziale. Solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto. L’obbligo di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni; l’obbligo di vigilanza ricorre quando i beni, già inventariati, sono messi in uso mediante consegna materiale agli utilizzatori.
Su questa base la Sezione esclude l’obbligo di resa del conto per gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i mobili e gli arredi assegnati all’ufficio destinatario. Quanto ai beni immobili, il concetto stesso di debito di custodia è incompatibile con la loro gestione, sicché il conto eventualmente reso ha natura amministrativa e non giudiziale. Per i volumi e le riviste ricompresi nel catalogo della biblioteca, l’art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827 del 1924) li considera immobili agli effetti dell’inventario, con la conseguente esclusione dell’obbligo del consegnatario di presentare il conto giudiziale.
La Corte richiama sul punto alcune pronunce delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia n. 17 del 17.2.2014, Sezione giurisdizionale Toscana n. 213 del 22.5.2019 e Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 102 del 15.10.2015, che confermano l’estraneità dei beni immobili e dei beni già in uso al perimetro del conto giudiziale.
In definitiva, limitatamente ai beni inseriti nel conto, il consegnatario è qualificabile come agente amministrativo e non è soggetto all’obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente inammissibilità del giudizio. Resta assorbito il rilievo sull’assenza di prova di un regolare passaggio di gestione. L’assunzione di una pronuncia in rito esclude la pronuncia sulle spese. La Sezione dichiara pertanto inammissibile il giudizio e nulla dispone per le spese.
Nota della Redazione
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