Conto giudiziale del consegnatario di beni mobili militari e modelli obbligatori (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 180 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto ha ad oggetto la sola regolarità della gestione dell’agente contabile, unico destinatario del rendiconto, e non l’attività dell’amministrazione che lo trasmette. Il consegnatario di beni mobili assume per legge un pregnante obbligo di custodia, che si estrinseca nella resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, dando contezza del carico, dello scarico, dei resti e della rimanenza. È irregolare il conto compilato con il solo modello 16/M, riepilogo delle sole variazioni di valore, poiché non rappresenta le consistenze iniziali e finali. L’adozione di un modello diverso da quello previsto per gli enti locali non inficia il conto, purché esso esibisca i dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dalla norma regolamentare. La mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno, ex art. 139, comma 2, C.G.C., integra autonoma causa di irregolarità.

Il Fatto

Un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un ente militare, depositava il conto giudiziale per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021. Il magistrato istruttore rilevava, con relazione, che il conto era stato compilato mediante il solo modello 16/M, senza il modello richiesto dalla disciplina di riferimento e senza la relazione dell’organo di controllo interno.

Non essendo possibile l’approvazione delle risultanze contabili e il discarico dell’agente, si chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione. L’amministrazione militare depositava controdeduzioni sostenendo l’idoneità del modello utilizzato e la sostanziale effettuazione dei controlli interni. L’agente non depositava memorie difensive. Il Pubblico Ministero concludeva per la dichiarazione di irregolarità del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 137 C.G.C. e ricorda che il giudizio di conto è una procedura giudiziale necessaria, volta a verificare se chi ha avuto maneggio di denaro o beni pubblici sappia rendere conto del modo legale in cui li ha gestiti. Il destinatario è l’agente contabile, non l’ordinatore di spesa né chi trasmette il conto, e il deposito stesso costituisce l’agente in giudizio ex art. 140, comma 3, C.G.C..

Da qui la Corte ricava che la trasmissione del conto all’amministrazione è un mero adempimento amministrativo, ontologicamente diverso dalla resa. La giurisdizione contabile, fondata sull’art. 103, comma 2, Cost., è ineludibile: l’esame dei conti spetta in via esclusiva al magistrato contabile, in posizione di terzietà, e non può essere supplito da verifiche interne, pur regolate e rigorose.

Nel merito, il consegnatario non ha un semplice obbligo di vigilanza, ma un obbligo di custodia che impone la resa del conto ex art. 519, comma 3, d.P.R. n. 90/2010, con indicazione del debito iniziale, del materiale ricevuto, di quello distribuito e di quello rimasto. Tali risultanze non emergono dal conto redatto sul modello 16/M. La Corte chiarisce che l’uso del modello previsto dal d.P.R. n. 194/1996 non è automaticamente estensibile alla struttura militare e che la forma non incide sulla validità del conto; ciò che conta è la sostanza dei dati richiesti dall’art. 616 del R.D. n. 827/1924 e dall’art. 519, comma 3.

Le Istruzioni tecnico-applicative al regolamento di contabilità della Difesa, richiamate dall’amministrazione ma non prodotte, confermano che il modello 16/M è solo uno dei documenti del conto. La Sezione richiama la propria sentenza n. 124/2024 e il Quaderno operativo n. 6 dell’amministrazione: oltre al 16/M vanno depositati i registri dei movimenti e delle consistenze. Il solo modello CM/4, allegato dall’amministrazione, non basta, poiché non evidenzia le consistenze iniziali e finali. Infine, la mancata allegazione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, C.G.C. integra autonoma irregolarità. Il conto è dunque irregolare e non si procede al discarico; nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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