Rinuncia agli atti in appello contabile ed estinzione del giudizio (Corte dei Conti Sez. II App. n. 263 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio di appello contabile, ritualmente sottoscritta dalla parte e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del grado di appello e il conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata. L’effetto estintivo è subordinato all’accettazione della controparte, che può essere espressa all’udienza o con atto sottoscritto e notificato. La declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti non dà luogo a pronuncia sulle spese. L’assenza dei difensori all’udienza non impedisce la decisione quando la parte abbia depositato istanza di passaggio in decisione, confermando l’interesse alla definizione del giudizio.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Molise aveva condannato l’appellante, già consigliere regionale e capo di un gruppo consiliare, al pagamento in favore della Regione di una somma a titolo di danno patrimoniale e di danno all’immagine, con rivalutazione, interessi e spese. La condanna si fondava sull’accertamento, ex art. 651 cod. proc. pen., della condotta appropriativa di somme erogate dal bilancio regionale, oggetto di una intervenuta condanna penale definitiva per peculato.
L’appellante ha proposto gravame, chiedendo in via preliminare la definizione agevolata ai sensi dell’art. 130, comma 2, c.g.c. mediante il pagamento di una somma pari al settanta per cento dell’addebito. L’istanza è stata respinta con decreto della Sezione, in ragione del connotato doloso della condotta e dell’arricchimento. L’appellante ha quindi rinunciato agli atti del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.g.c.; la Procura generale ha accettato la rinuncia, chiedendo la declaratoria di estinzione e il passaggio in giudicato della sentenza appellata.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale, il Collegio rileva l’assenza dei difensori dell’appellante all’udienza pubblica e afferma che la controversia può comunque essere definita senza rinvio ad altra data, altrimenti previsto dall’art. 196 c.g.c. La ratio di tale disposizione è quella di contemperare l’effettività e la regolarità del contraddittorio, a tutela del diritto di difesa, con la ragionevole durata del processo, a garanzia della celerità ed economicità della funzione giurisdizionale, principi entrambi codificati dall’art. 111, commi 2 e 3, Cost.
Nel caso concreto, i difensori dell’appellante, pur non comparsi in udienza, con l’istanza di passaggio in decisione hanno espressamente confermato l’interesse a che il giudizio venga deciso alla luce dell’atto di rinuncia già formalizzato. Essendo stato garantito il contraddittorio, sussistono dunque le condizioni per decidere, evitando un rinvio dell’udienza privo di utilità processuale.
Nel merito, la Corte richiama l’art. 110 c.g.c., a norma del quale la rinuncia agli atti può essere fatta in qualunque stato e grado della causa mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte. Essa produce i suoi effetti solo dopo l’accettazione della controparte, che le dichiarazioni di accettazione siano rese dalle parti o da procuratori speciali, verbalmente all’udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Poiché la Procura generale ha accettato la rinuncia al gravame e ha confermato in udienza l’accettazione, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, in conformità a un orientamento della Suprema Corte richiamato dal provvedimento, Cass. Sez. 2 n. 6845/2017 e Cass. Sez. 5 n. 5026/2003. La declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, c.g.c.
Nota della Redazione
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