Prescrizione erariale e occultamento doloso del danno (Corte dei Conti Sez. III App. n. 14 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Ai fini della decorrenza della prescrizione non è sufficiente il compimento della condotta illecita: occorre un evento dannoso connotato da concretezza, attualità e conoscibilità obiettiva da parte dell’Amministrazione danneggiata, coincidente con la deminutio patrimonii. Il doloso occultamento non può coincidere con la commissione del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris: una condotta ulteriore, attiva od omissiva, specificamente volta a impedire la conoscenza del danno. Esso non opera quando il fatto dannoso sia già autonomamente percepibile dall’Amministrazione e dalla Procura erariale.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un esposto che segnalava la corresponsione di incentivi tecnici, previsti dall’art. 18 legge n. 109 del 1994, a dipendenti di una società pubblica per la realizzazione di un’opera infrastrutturale, in asserita violazione del regolamento societario. La Procura regionale conveniva in giudizio i dipendenti per il risarcimento del danno erariale.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda per prescrizione, ritenendo tardivi gli inviti a dedurre rispetto ai pagamenti. La Procura appellava, sostenendo la sussistenza di un occultamento doloso idoneo a spostare il dies a quo alla data della richiesta di rinvio a giudizio in sede penale. La questione approdava così davanti al giudice d’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la regola generale dell’art. 1, comma 2, legge n. 20 del 1994, letta in correlazione con l’art. 2935 cod. civ.: la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Non basta dunque la condotta illecita; occorre un evento dannoso concreto, attuale e obiettivamente conoscibile, coincidente con l’effettivo depauperamento del patrimonio pubblico.

La Sezione richiama la propria giurisprudenza e quella nomofilattica contabile, secondo cui il fatto dannoso si perfeziona nel momento della perdita delle somme. Nel caso di specie i pagamenti sono avvenuti nel giugno 2012 per due convenuti e nel novembre 2013 per gli altri, mentre gli inviti a dedurre sono stati notificati tra novembre e dicembre 2020.

Quanto all’occultamento doloso, il Collegio ribadisce che esso non coincide con la commissione del fatto dannoso, ma richiede un quid pluris: un comportamento, anche omissivo e relativo a un atto dovuto, volto a prevenire la scoperta del danno. Non risultano in atti elementi dimostrativi di tale volontà occultatrice.

Gli appellati hanno richiesto gli incentivi sulla base di presupposti ritenuti sussistenti dalle competenti articolazioni; l’audit interno del 27 luglio 2015 ha ritenuto correttamente riconosciute le somme, rendendo il danno certamente percepibile. Manca pertanto la condotta occultatrice. Neppure il procedimento penale ha disvelato fatti ulteriori già non autonomamente percepibili.

Escluso il doloso occultamento, trova applicazione la regola generale: la prescrizione decorre dal pagamento; l’azione promossa solo tra il novembre e il dicembre 2020 è comunque tardiva, essendo già maturato il termine quinquennale. L’appello è quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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