Nessun obbligo di conto giudiziale per il consegnatario senza debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 151 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la gestione affidatagli integri un vero e proprio debito di custodia, con deposito o magazzino alimentato dalla produzione o dagli approvvigionamenti e destinato alla distribuzione. Restano invece estranei al giudizio di conto i beni di consumo e le dotazioni giacenti presso i singoli uffici, costituenti scorte operative strettamente necessarie al funzionamento degli stessi. In tal caso permane la sola vigilanza sul corretto impiego dei beni dati in uso, con conseguente improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei requisiti minimi essenziali. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda un conto giudiziale reso da un funzionario di un Comune, responsabile di un settore tecnico, per l’esercizio finanziario 2017, limitatamente alla verifica della relativa ammissibilità e procedibilità. Il magistrato istruttore aveva rilevato profili formali e sostanziali: il conto, pur redatto su modello conforme, elencava beni in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito destinato alla distribuzione.
Il presunto consegnatario, con memoria, ha condiviso i rilievi, negando l’esistenza di un debito di custodia e invocando l’improcedibilità del giudizio. All’udienza pubblica l’11 giugno 2025, in sua assenza, il Pubblico Ministero ha concluso negli stessi termini.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude dalla resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza o presso i quali si trovino oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio cui sono addetti. La qualificazione di consegnatario postula, dunque, che il funzionario curi la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna in senso tecnico.
La giurisprudenza contabile richiamata — Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Veneto n. 37/2014, Sez. Piemonte n. 278/2021, Sez. Piemonte n. 75/2018, Sez. Liguria n. 38/2018, Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016 — ha precisato che la figura del consegnatario presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dagli approvvigionamenti, con movimenti di carico e scarico e un connesso obbligo restitutorio. Resta invece estranea la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni assegnati agli utilizzatori.
Il Collegio distingue così la gestione tipicamente di custodia dalle scorte operative: qualora la giacenza presso i singoli uffici non ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento continuativo degli stessi, essa non integra una gestione contabile autonoma soggetta a rendicontazione giudiziale. I beni di consumo e le scorte operative restano esclusi dal conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso di specie, i beni indicati nelle liste-inventario risultavano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per la distribuzione. La mera elencazione non dimostrava la gestione in magazzino conforme al modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso interessato aveva condiviso i rilievi dell’istruttore. Il Collegio ha quindi ritenuto che non gravasse su di lui alcun debito di custodia, né ricorressero i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale, dichiarando il giudizio improcedibile e senza pronuncia sulle spese, limitato com’era alla risoluzione di mere questioni preliminari.
Nota della Redazione
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