Debito di vigilanza e insussistenza dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 108 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito degli enti locali, l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale per beni mobili presuppone l’esistenza, accertata in fatto, di un effettivo debito di custodia. Concorre a qualificare tale posizione, in capo al soggetto, la gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali, che configura un obbligo restitutorio dei beni o delle materie ricevuti in consegna. Il mero elenco ricognitivo di beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso delle diverse articolazioni dell’ente e riconducibili al suo stato patrimoniale, integra invece un semplice debito di vigilanza, che rende il consegnatario agente amministrativo e non agente contabile. Ne deriva che, in difetto dei presupposti soggettivi e oggettivi del debito di custodia, il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’amministrazione. Il criterio distintivo tra le due posizioni non tollera generalizzazioni: va verificato in concreto sulla natura dei beni e sulle modalità della loro gestione.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla presentazione, da parte di un dipendente comunale, di un conto giudiziale relativo unicamente a beni mobili di pertinenza dell’ente, con riferimento all’esercizio finanziario 2020. Il dipendente agiva in qualità di consegnatario dei beni.

Nella relazione istruttoria il magistrato incaricato ha dubitato di tale qualificazione. Secondo l’istruttoria, in capo al dipendente non si configura un debito di custodia, bensì un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate prima dell’udienza, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza il pubblico ministero ha concordato con tale richiesta. La questione sottoposta al collegio è dunque quella della qualificazione del consegnatario e della conseguente sussistenza dell’obbligo di resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili come agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili come agenti amministrativi e non obbligati. Individua l’elemento tassativo e ineludibile che segna lo spartiacque tra le due figure.

Tale elemento risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in questo caso i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano l’incremento o il decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da questo presupposto la Corte fa discendere che l’obbligo della resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali — ai cui dipendenti si applica il D.P.R. n. 254 del 2002 — non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. È investito di tale debito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione, la cui movimentazione complessiva deve transitare nel conto.

La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura, al contrario, in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e della gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio. La Corte richiama sul punto la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017; Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017; Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017).

Applicando tali principi, il collegio rileva che nel conto in esame non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. Depongono in tal senso la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza, dalla disamina degli atti, di una tipica gestione di cassa o magazzino. Si tratta di una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del comune. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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