Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il consegnatario per debito (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 181 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Tale debito investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire una vera gestione di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non è obbligato alla resa del conto. La mera elencazione ricognitiva di beni eterogenei, anche a carattere durevole, riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente, non integra gli estremi della gestione tipica di cassa o magazzino.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda un dipendente di un Comune che ha presentato il conto giudiziale relativo a beni mobili di pertinenza dell’ente per l’esercizio finanziario 2021. Il conto è stato reso nella qualità di consegnatario, con riferimento a un presunto debito di custodia sui beni.
Nella relazione istruttoria il magistrato dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale ha depositato conclusioni ai sensi dell’art. 148, comma 3, c.g.c., chiedendo di dichiarare l’improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua l’elemento discriminante tra le due figure nel tipo di gestione affidata al dipendente. Il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile, è obbligato alla resa del conto giudiziale; il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, non lo è.
Lo spartiacque è costituito esclusivamente dalla gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. I movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano incrementi o decrementi degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa non può prescindere dalla identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali preventivamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza contabile (Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, idem n. 362 del 2022, idem n. 219 del 2023). Nel caso concreto non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Viene in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio relativo al conto giudiziale per l’esercizio 2021, con restituzione del conto all’amministrazione e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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