Illecito contabile e debito di valore: dovuti interessi e rivalutazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 482 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità per danno erariale la pronuncia di condanna al risarcimento non esaurisce i suoi effetti nella somma capitale accertata. L’illecito contabile, infatti, dà luogo a un debito di valore, con la conseguenza che la somma dovuta all’amministrazione danneggiata deve essere adeguata nel tempo. Secondo i criteri seguiti costantemente dalla giurisprudenza di legittimità, sul capitale sono pertanto dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, questi ultimi fino all’effettivo soddisfo. Il principio presuppone l’accertamento della responsabilità e del danno, che il giudice contabile desume dalla documentazione acquisita agli atti, anche in difetto di costituzione del convenuto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del responsabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso giudizio di responsabilità nei confronti di un dipendente di un’amministrazione statale, in servizio presso una struttura centrale della pubblica sicurezza, contestandogli di aver ottenuto il rimborso di spese di viaggio di missione superiori a quelle effettivamente sostenute. La contestazione riguardava l’esibizione di documenti ideologicamente falsi e l’attestazione di costi e percorrenze non corrispondenti al reale.
Dalla documentazione acquisita la Procura ha quantificato il danno arrecato all’amministrazione in € 1.715,08. Il convenuto, pur regolarmente citato, non si è costituito. All’udienza del 9 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondata l’azione risarcitoria pubblicistica, richiamando l’art. 1 legge n. 20 del 1994 e l’art. 2697 c.c. Dalla documentazione versata in atti emerge, secondo i giudici contabili, la prova delle condotte addebitate al convenuto e del danno arrecato all’amministrazione, pari alla somma indicata.
Il passaggio centrale riguarda la qualificazione dell’illecito contabile come debito di valore. Da questa qualificazione la Corte fa discendere l’adeguamento della somma dovuta, applicando i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712 e Sez. III, 10 marzo 2006, n. 5234. Sono pertanto dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul capitale.
Sulla decorrenza degli interessi la decisione opera una distinzione. Oltre alla rivalutazione, sulle somme sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della decisione fino all’effettivo soddisfo, in applicazione dell’art. 1282, primo comma, c.c. Il riconoscimento del debito di valore e dell’accessorio monetario completa il ristoro del pregiudizio subito dall’amministrazione.
Quanto alle spese, la Corte ne ha disposto il pagamento in favore dello Stato, con liquidazione a cura della Segreteria mediante nota a margine ex art. 31 c.g.c., ponendole a carico del convenuto in applicazione del principio di soccombenza.
Il dispositivo condanna dunque il convenuto al pagamento, in favore dell’amministrazione, di € 1.715,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione, e delle spese di giudizio liquidate in € 179,11.
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Nota della Redazione
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