PDP e BES non esimono dal raggiungimento degli obiettivi minimi (TAR Lombardia n. 2391 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento dell’istituzione scolastica alle prescrizioni poste a tutela dell’area dello svantaggio scolastico, e in particolare l’adozione e l’osservanza del Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con BES, non esonera lo studente dal raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per la classe frequentata. Il PDP non riduce il livello degli obiettivi di apprendimento, ma individua strumenti compensativi e misure dispensative diretti a eliminare le condizioni di svantaggio. Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della scuola è ammesso nei soli limiti dell’irragionevolezza o dell’illogicità ricavabili dalla motivazione del provvedimento. Il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, attestato dal prospetto dei voti, legittima la non ammissione alla classe successiva. L’illegittimità del provvedimento negativo trascina con sé l’infondatezza della connessa pretesa risarcitoria.
Il Fatto
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale su una studentessa minore hanno impugnato, con gli atti connessi e presupposti, il provvedimento con cui il Consiglio di Classe ha disposto la non ammissione della figlia alla IV classe del Liceo con indirizzo Scienze Umane Economico Sociale, chiedendo altresì la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni. Hanno resistito il Ministero dell’Istruzione e l’istituto scolastico.
La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1372 del 16.12.2021, per insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora. Dopo le memorie e l’udienza di smaltimento, il Collegio ha deciso nel merito.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente perché connessi, censuravano il procedimento seguito dall’organo collegiale, che non avrebbe tenuto conto, negli scrutini del secondo periodo e finale, delle problematiche di apprendimento diagnosticate alla studentessa, per le quali erano stati elaborati i PDP. Il Collegio ha ricostruito il quadro regolativo: la legge n. 170/2010, il D.M. n. 5669 del 12.7.2011, la Direttiva MIUR del 27.12.2012 e la Circolare Ministeriale n. 8 del 6.3.2013. La Direttiva ha ricondotto gli studenti in situazione di svantaggio nelle tre macrocategorie della disabilità, dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico, linguistico o culturale.
Quanto alla valutazione, l’art. 6 del D.M. n. 5669/2011 impone modalità coerenti con gli interventi pedagogico-didattici e idonee a far emergere il livello di apprendimento raggiunto, con attenzione alla padronanza dei contenuti a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.
Su questa base il Collegio ha affermato che l’adeguamento alle disposizioni non esclude la necessità del conseguimento degli obiettivi minimi, richiamando TAR Lazio n. 4365 del 2021, TAR Sicilia n. 2392 del 2021 e TAR Lombardia nn. 944 del 2021, 1289 del 2020 e 139 del 2020. Nel caso concreto tali obiettivi non risultavano raggiunti, come emergeva dal prospetto dei voti dell’anno scolastico, segnatamente in italiano e fisica.
Il Collegio ha poi richiamato il limite del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica: esso è consentito solo quando emerga irragionevolezza o illogicità ricavabile dalla motivazione, secondo TAR Lazio n. 11232 del 2019, limite non superato nella specie. La tesi dell’asserita genericità del PDP non è stata dimostrata, e il piano non era stato impugnato nei termini. Non hanno convinto le censure sulla minor rilevanza delle prove scritte, sull’accesso alla documentazione, sulla differenza tra difficoltà lievi e medie. La scuola ha invece dimostrato attenzione alle esigenze della studentessa, tra rinvii accordati, corrispondenza con la famiglia e corsi di recupero estivi, ai quali la studentessa ha partecipato solo in fisica, riportando un voto gravemente insufficiente e rifiutando il colloquio orale integrativo.
Il ricorso è stato quindi respinto, con integrale compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda, e conseguente rigetto della pretesa risarcitoria.
Nota della Redazione
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