Cumulo gestione separata e calcolo retributivo della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 250 del 11.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva rilevante per l’applicazione del sistema di calcolo della pensione liquidata in cumulo, l’art. 1, comma 246, legge n. 228/2012 impone di tener conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni di cui al precedente comma 239, tra le quali è espressamente inclusa la gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. Rientrano in tale computo anche i periodi riscattati ai sensi dell’art. 51, comma 2, legge n. 488/1999, non essendo consentito operare una indebita espunzione della gestione separata dal novero delle gestioni rilevanti. Il messaggio “Hermes” INPS n. 2053/2020, atto di valenza meramente interna, non è idoneo a derogare al chiaro dato normativo.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente psicologa a tempo indeterminato presso una struttura sanitaria dal 1985, con iscrizione alla gestione ex CPDEL, ha chiesto all’INPS il riscatto di periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolti tra il 1980 e il 1984, ai sensi dell’art. 51, comma 2, legge n. 488/1999, versando la relativa somma. L’Istituto ha accolto la domanda, ma in sede di liquidazione ha computato i periodi riscattati nella gestione separata soltanto ai fini contributivi, applicando alla pensione in cumulo il sistema misto e non il sistema retributivo.
La ricorrente, titolare di pensione cat. VOCUM con decorrenza settembre 2019, ha quindi agito per ottenere la riliquidazione del trattamento con il sistema interamente retributivo, avendo maturato al 31 dicembre 1995 un’anzianità contributiva superiore a 18 anni. Il giudizio, già promosso davanti al giudice ordinario e definito con declaratoria di difetto di giurisdizione, è stato riassunto davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo richiamato: l’art. 1 commi 239 e 246, legge n. 228/2012 disciplina l’istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti e la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante per il sistema di calcolo. Nel comma 239 è esplicitamente menzionata, sin dalla sua originaria formulazione, la gestione separata istituita dall’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. A tale elenco rinvia il successivo comma 246.
Secondo il giudice, il dato normativo è chiaro e inequivocabile: la pretesa della ricorrente è fondata. La circostanza che la gestione separata valuti i servizi esclusivamente nel sistema contributivo non esclude il computo dei relativi periodi ai fini dell’anzianità rilevante per il sistema di calcolo della pensione in cumulo.
La Corte respinge l’argomento fondato sul messaggio “Hermes” INPS n. 2053/2020. Lo qualifica come parere espresso in risposta a un quesito, atto di valenza meramente interna, inidoneo a scalfire il dato normativo. Rileva, anzi, il contrasto con la precedente circolare INPS n. 140/2017, di maggior rilievo perché diramata dalla Direzione Centrale Pensioni, che si limita a riportare il testo normativo vigente senza espungere la gestione separata.
Il giudice osserva inoltre che, se si accogliesse la tesi dell’Istituto, la norma di legge rimarrebbe inammissibilmente priva di applicazione proprio nei confronti di chi vanti anzianità nella gestione separata. Richiama, in senso conforme, la giurisprudenza contabile formatasi sull’analoga problematica delle Casse professionali.
Privo di pregio è infine l’argomento secondo cui la ricorrente avrebbe potuto chiedere il riscatto nella gestione CPDEL. I servizi riscattabili devono essere previsti da apposita disposizione normativa: i periodi svolti come collaboratrice coordinata e continuativa prima dell’assunzione potevano essere riscattati solo nella gestione separata. La Corte accoglie quindi il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione con il sistema retributivo e agli eventuali ratei arretrati, con rivalutazione e interessi dalla data del pensionamento. Le spese sono compensate per la novità della questione.
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Nota della Redazione
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