Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il consegnatario con debito (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 153 del 17.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario che abbia in consegna beni mobili di ufficio per solo debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924. Egli va qualificato come agente amministrativo e non come agente contabile, con la conseguenza che, venendo meno i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio di conto innanzi alla Corte dei conti è improcedibile. La qualificazione in termini di custodia o di vigilanza dipende dalla natura della gestione: solo il consegnatario incaricato di gestire un deposito o un magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, è soggetto a un vero e proprio debito di materie e all’obbligo restitutorio che fonda il giudizio di conto.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto relativo all’esercizio finanziario 2019 reso da un funzionario di un Comune, consegnatario di beni, innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Il magistrato relatore, con relazione di irregolarità, ha sollevato dubbi sull’ammissibilità e sulla procedibilità del conto, rilevando che la gestione rendicontata non riguardava beni mobili o materie per le quali l’agente abbia debito di custodia.

Il conto conteneva una elencazione di beni mobili iscritti nell’inventario, riferibili a una gestione di mera vigilanza e non di custodia. Il consegnatario, nelle proprie osservazioni, ha dichiarato di avere un mero debito di vigilanza, di non essere tenuto alla resa del conto giudiziale e di aver depositato l’atto per mero errore interpretativo, aderendo ai rilievi. La questione è giunta al Collegio per la verifica preliminare dei presupposti della resa del conto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti destinati al servizio dell’ufficio cui il consegnatario è addetto. Ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, è consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.

La giurisprudenza contabile, richiamata nel provvedimento, distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale dell’amministrazione, rendendolo competente per la sola sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso.

La Corte precisa che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Ove invece la giacenza risulti, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità dell’unità interessata, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera e propria gestione contabile, con debito di custodia e assoggettamento al giudizio di conto.

Nel caso concreto i beni elencati risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso consegnatario ha condiviso i rilievi del magistrato istruttore. Ne consegue che grava su di lui un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, con venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto giudiziale.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Le spese sono compensate, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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