Cessazione materia del contendere e riliquidazione pensionistica missioni estere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 230 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza dei militari, l’avvenuta riliquidazione della pensione da parte dell’ente previdenziale, disposta a seguito della comunicazione dei dati contributivi relativi a periodi di missione all’estero da parte dell’Amministrazione della difesa, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio avente ad oggetto il ricalcolo del trattamento. L’interesse sotteso alla domanda, sia pure formulata in via subordinata, deve ritenersi integralmente soddisfatto quando l’istituto previdenziale abbia valorizzato i periodi contributivi contestati e corrisposto gli arretrati. La sopravvenienza dell’adempimento in epoca successiva alla proposizione del ricorso impone la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, atteso che la pretesa azionata è risultata fondata.
Il Fatto
Il ricorrente, militare in quiescenza dal 1° febbraio 2021, aveva svolto servizio di sicurezza presso la Rappresentanza Militare Italiana al Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa (SHAPE) a Mons, in Belgio, dal 22 novembre 1999 al 30 ottobre 2003. Il trattamento pensionistico era stato liquidato senza l’inserimento nell’estratto contributivo dei periodi di missione all’estero. A seguito delle richieste dell’interessato, il Ministero della difesa aveva comunicato all’Inps i nuovi imponibili per gli anni 2001, 2002 e 2003, ma l’aggiornamento della posizione assicurativa non era stato perfezionato. Il militare proponeva quindi ricorso alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo della pensione e gli arretrati dalla data di collocamento in congedo.
Nel corso del giudizio, il Ministero della difesa ha chiesto all’Inps lo sblocco della posizione assicurativa e la conseguente riliquidazione, che l’ente previdenziale ha effettuato nel febbraio 2026, corrispondendo gli arretrati con la rata di aprile 2026. Sia il ricorrente sia le amministrazioni convenute hanno chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha preliminarmente ricostruito l’iter amministrativo seguito alla proposizione del ricorso, rilevando che il Ministero della difesa aveva chiesto all’Inps lo sblocco della posizione assicurativa del ricorrente per includere nella piattaforma Nuova Passweb gli emolumenti percepiti negli anni 2001-2003, già comunicati con nota del 23 novembre 2023, rispetto ai quali era emerso il mancato aggiornamento degli imponibili.
Successivamente, in data 21 gennaio 2026, il Ministero aveva chiesto all’Inps di procedere alla riliquidazione, che è stata effettuata nel mese di febbraio 2026, con corresponsione degli arretrati nella rata di aprile 2026. Il giudice ha pertanto ritenuto che l’interesse sotteso alla domanda, formulata in via subordinata, fosse stato integralmente soddisfatto, potendo dichiarare la cessazione della materia del contendere, in conformità alla concorde richiesta delle parti.
Quanto alle spese di lite, considerato che l’iter amministrativo si era concluso solo successivamente alla proposizione del ricorso, la Corte ha applicato il principio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero della difesa e l’Inps al pagamento delle spese in parti uguali, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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