Danno erariale da SIM aziendali non registrate: colpa grave e riduzione equitativa (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 146 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto preposto alla gestione e alla distribuzione delle schede di telefonia mobile intestate a un ente pubblico, il quale ometta di registrare l’anagrafica degli utilizzatori finali, viola le più elementari regole di cura dei beni affidati e risponde a titolo di colpa grave del danno erariale conseguente al pagamento del traffico telefonico rimasto insoluto. L’obbligo di registrazione e corretta tenuta dell’elenco degli assegnatari sussiste anche quando le schede non siano soggette a inventariazione, ove il gestore metta a disposizione un portale informatico che consenta all’ente di tracciare gli utilizzatori. Nel quantificare il danno, il giudice contabile deve scomputare la quota riconducibile all’apporto causale di altri soggetti non convenuti e non può addebitare al convenuto il pregiudizio riferibile a posizioni debitorie maturate dopo la cessazione del suo incarico.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio un dipendente di un istituto scolastico, già designato referente master per la gestione dei servizi di telefonia mobile, chiedendone la condanna al pagamento di euro 54.288,25, oltre accessori, a titolo di danno erariale.
La contestazione muoveva dalla nota con cui il dirigente scolastico segnalava l’arrivo di un decreto ingiuntivo ottenuto dal gestore telefonico per fatture non pagate, relative a utenze intestate all’istituto ma in uso a personale e a familiari. Il tesoriere aveva pagato la somma in esecuzione di un’ordinanza di assegnazione del Tribunale. Il convenuto, rimasto l’unico destinatario dell’iniziativa dopo le archiviazioni parziali disposte dalla Procura, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il rapporto negoziale: titolare del contratto e delle SIM era la scuola, che le distribuiva liberamente e, tramite un portale messo a disposizione dal gestore, doveva aggiornare le anagrafiche degli utilizzatori per addebitare loro il traffico privato. Competeva al convenuto, quale referente operativo, ricevere le schede e curarne la registrazione.
Il Collegio accerta che l’obbligo di registrazione degli assegnatari non è escluso dalla disciplina sull’inventario. Le schede non rientrano tra i beni mobili da inventariare, essendo di modico valore ai sensi dell’art. 24, co. 4, d.I. n. 44/2001. Resta tuttavia l’obbligo di tenere traccia degli utilizzatori tramite il portale informatico, la cui osservanza avrebbe consentito all’istituto di recuperare quanto versato per il traffico insoluto.
La condotta omissiva e la distribuzione scriteriata, anche a soggetti presumibilmente estranei alla scuola, integrano la colpa grave, qualificata come grave e marchiana leggerezza ed evidente trascuratezza degli obblighi di servizio. La Corte richiama sul punto propri precedenti (Sez. giurisd. Campania n. 638/2014, Sez. giurisd. Toscana n. 441/2019, Sez. III app. n. 248/2019) e valorizza la condotta successiva del convenuto, che non fornì alcun riscontro al dirigente e agli ispettori, rendendosi irreperibile.
Sul piano causale, la Sezione riconosce che il pregiudizio non è integralmente ascrivibile al convenuto. Vi concorse l’apporto causale dei dirigenti succedutisi nel tempo, che stipularono la convenzione, non controllarono le modalità di assegnazione e non nominarono un nuovo referente dopo il trasferimento. La quota riferibile a tali soggetti non convenuti è quantificata equitativamente in circa la metà dell’importo versato.
La Corte rileva inoltre che diverse posizioni debitorie sono successive di anni al trasferimento e non risultano riferibili a schede assegnate dal convenuto. Il danno addebitabile è pertanto ridotto, in via equitativa, a euro 27.000,00, oltre rivalutazione dal pagamento e interessi legali. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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