Danno all’immagine e patteggiamento sono titolo di responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 19 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, pur priva dell’efficacia erga omnes della condanna dibattimentale, è idonea a integrare il presupposto del danno all’immagine della pubblica amministrazione, poiché il giudice penale accerta il fatto-reato e la sua riferibilità all’agente, verificando la congruità della pena all’offesa. L’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. equipara espressamente tale pronuncia a una sentenza di condanna, con la conseguenza che essa introduce una presunzione di colpevolezza che il convenuto ha l’onere di rimuovere mediante prova contraria. La disciplina speciale dettata dall’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 in materia di danno all’immagine prevale sulla disciplina generale degli effetti extrapenali del patteggiamento. Il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, con esclusione dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale.
Il Fatto
Il Procuratore regionale conveniva davanti alla Corte dei conti due ex consiglieri regionali, capigruppo di un gruppo consiliare nell’VIII e IX legislatura, contestando loro di essersi appropriati di somme attribuite al gruppo per le finalità previste dagli artt. 1 e 6 della legge regionale Emilia-Romagna n. 32 del 1997, giustificando come spese istituzionali costi personali. Un convenuto era stato condannato per peculato in un primo procedimento; entrambi, in un distinto procedimento, avevano definito la posizione con applicazione concordata della pena, restituendo integralmente il profitto.
La Regione non si era costituita parte civile. Il Procuratore regionale chiedeva pertanto il risarcimento del danno di immagine, con domanda esclusiva verso il primo convenuto e solidale verso entrambi. I convenuti eccepivano la prescrizione e contestavano la configurabilità del danno, negando che il patteggiamento potesse valere come condanna.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione. La norma sul danno all’immagine fa decorrere il termine dal passaggio in giudicato della sentenza penale. Quanto alla decisione della Cassazione del 2023, nessuna questione si pone rispetto a un invito a dedurre del 2025. Quanto al patteggiamento divenuto irrevocabile nel febbraio 2020, il termine quinquennale sarebbe spirato nel febbraio 2025, ma la sospensione di ottantacinque giorni legata alla normativa emergenziale lo sposta a maggio 2025: le notifiche degli inviti, perfezionatesi nel febbraio 2025, rientrano pertanto nell’arco quinquennale.
Nel merito, la Corte aderisce alla giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza di patteggiamento è sufficiente a integrare il presupposto del danno all’immagine. Il giudice penale, prima di applicare la pena concordata, verifica l’insussistenza dei presupposti di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.: il fatto storico e la sua imputabilità restano dunque accertati sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Collegio esamina poi l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022. La norma sancisce che la sentenza di patteggiamento è equiparata a una pronuncia di condanna, salvo diverse disposizioni di legge. L’inciso finale è decisivo: la disciplina del danno all’immagine, racchiusa nell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, si configura come speciale rispetto alla regola generale sugli effetti extrapenali del patteggiamento.
La Corte osserva inoltre che l’assenza di forza vincolante della decisione penale non impedisce al giudice contabile di desumere da essa elementi di valutazione sulla condotta del convenuto. Nel caso concreto i convenuti non hanno contestato le appropriazioni, riconoscendole e restituendo le somme.
Sulla quantificazione, la Sezione ritiene congrua la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., ma riduce l’addebito del venti per cento in ragione del comportamento successivo dei convenuti. Condanna quindi un convenuto a 32.000 euro e i due in solido a 7.200 euro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta