Cessazione della materia del contendere per integrale recupero del danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 76 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la integrale restituzione delle somme indebitamente percepite, intervenuta nelle more del giudizio d’appello, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio, venendo meno l’interesse alla pronuncia di condanna. La restituzione può realizzarsi anche mediante il meccanismo della compensazione operata dall’Organismo Pagatore tra l’indebito e i contributi successivamente richiesti dal beneficiario. Accertata l’estinzione del debito, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Lombardia ha convenuto in giudizio il titolare di un’impresa agricola individuale, chiedendone la condanna, a titolo di dolo, al pagamento di €. 22.385,67 oltre accessori, in favore di AGEA e della Regione Lombardia per il tramite dell’Organismo Pagatore Regionale. La pretesa riguardava l’illecita percezione di contributi eurounitari P.A.C. per la programmazione 2007-2014, in relazione agli anni 2012, 2013 e 2014.

La Sezione territoriale, rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale, ha respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente provata, per l’annualità 2012, la violazione della condizionalità concernente la densità di bestiame da pascolo per ettaro. Il Procuratore regionale ha proposto appello, deducendo l’omessa e errata valutazione delle prove sul rapporto UBA/Ha per il 2012.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio d’appello è sopravvenuto un fatto nuovo: nelle note del 2 e del 15 aprile 2026 l’Organismo Pagatore ha documentato il venir meno del credito residuo. La prima nota indicava un totale recuperato per debito pari a €. 33.041,24 e un residuo di €. 2.896,71; la seconda ha confermato la ricezione del versamento di tale importo, con allegazione delle reversali di incasso.

La difesa dell’appellato ha chiarito che il recupero è avvenuto mediante trattenuta alla fonte sui contributi richiesti per le annualità successive, contabilizzati ma non erogati e trattenuti dalla Regione Lombardia a titolo di compensazione dell’indebito. Un incrocio tra l’ultima trattenuta e un versamento volontario ha generato un surplus, pari a €. 1.198,00, restituito al beneficiario per doppia compensazione, con regolazione interna tra lo stesso e la Regione.

Il Collegio prende atto che tutte le somme indebitamente percepite sono state restituite. La difesa ha confermato in udienza l’integrale estinzione del debito; il rappresentante della Procura generale ha comunicato l’avvenuto recupero integrale del credito e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, richiesta alla quale si è associata la difesa dell’appellato.

Sussistono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. La Corte ha pronunciato l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *