Discarico del tesoriere per discrasia nella cassa vincolata non ascrivibile a negligenza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 166 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di conto giudiziale del tesoriere comunale, la discrasia tra il dato esposto nel conto e quello risultante dalla relazione dell’organo di revisione in tema di cassa vincolata non è di per sé fonte di irregolarità del conto. Il riallineamento contabile della cassa vincolata, a seguito della determina dirigenziale che ne ridetermina la consistenza, presuppone l’adozione da parte dell’ente dei provvedimenti contabili previsti dagli artt. 180, 185 e 195 del TUEL, consistenti nell’emissione di un mandato e di una reversale sui conti finanziari dedicati. In assenza di tali adempimenti, non ascrivibili al tesoriere, la difformità rilevata non può incidere sulla regolarità del conto, non essendo configurabile alcuna obiettiva negligenza del tesoriere, che si è attenuto alle risultanze contabili in suo possesso al momento della redazione.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore ha deferito al Collegio il conto giudiziale reso dalla banca, nella qualità di tesoriere di un ente locale, avendo rilevato una discordanza tra la consistenza della cassa vincolata risultante dal conto e quella indicata nella relazione dell’organo di revisione al rendiconto di gestione. La quota esposta nel conto era pari a 54.011,84, mentre il dato del revisore differiva.

Il magistrato deferente ha ritenuto che la parificazione del conto potesse considerarsi non apposta in ragione della discordanza, chiedendo la declaratoria di improcedibilità o irregolarità. Il tesoriere ha chiesto il discarico, sostenendo che, in assenza dei provvedimenti contabili dell’ente, il dato riportato nel conto fosse pienamente rispondente alle entrate e alle uscite effettivamente contabilizzate.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica attiene alla configurabilità di una responsabilità del tesoriere per la discrasia tra conto giudiziale e relazione del revisore in tema di cassa vincolata, e alla conseguente regolarità o irregolarità del conto.

Il Collegio ha richiamato il meccanismo contabile previsto dal TUEL. A seguito della determina dirigenziale con cui viene rideterminata la consistenza della cassa vincolata, l’ente è tenuto ad adottare i provvedimenti idonei a consentire il riallineamento sotto il profilo contabile. Non è sufficiente la sola determina, ma è necessaria l’emissione di un mandato di importo pari all’incremento, sul conto finanziario U.7.01.99.06.002 “Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL“, e di una reversale di pari importo sul conto E.9.01.99.06.002 “Reintegro incassi vincolati”, con l’indicazione del fondo vincolato di cui all’art. 180, comma 3, lettera d).

Dagli atti è emerso che il dirigente del settore economico-finanziario dell’ente ha dato atto del mancato adempimento, circostanza confermata anche dalla memoria del tesoriere. Solo a seguito di tale operazione, come sottolineato in udienza dal medesimo dirigente, il tesoriere avrebbe potuto procedere alla sistemazione contabile, previa determina del responsabile.

Il Collegio ne ha tratto la conseguenza che la discrasia riscontrata non può essere addebitata al tesoriere e che l’errata parifica non può incidere sulla regolarità del conto, redatto senza obiettiva negligenza, essendosi il tesoriere attenuto alle rilevanze contabili in suo possesso. Ha quindi dichiarato regolare la gestione 2020 del servizio di tesoreria e ammesso il tesoriere a discarico, condannando l’ente al pagamento delle spese di difesa, liquidate in 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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