Nessun obbligo di conto giudiziale per beni in mero debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 86 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale è obbligato alla resa del conto giudiziale solo quando la gestione abbia ad oggetto un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali e con movimenti in carico e scarico che configurano un obbligo restitutorio. I beni mobili eterogenei, anche a carattere durevole, assegnati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale, sono assoggettati a mero debito di vigilanza e restano esclusi dall’obbligo di resa del conto. Il discrimine tra le due posizioni va individuato esclusivamente nella natura della gestione, non nella qualificazione formale attribuita dall’amministrazione al dipendente. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’ente.

Il Fatto

La vicenda riguarda un dipendente di un ente locale chiamato a rispondere, come consegnatario di beni mobili, del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020. Il conto aveva ad oggetto esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente, ricondotti dal dipendente a un presunto debito di custodia.

Nella relazione istruttoria il magistrato contabile dubitava della qualificazione come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate il 27.06.2025, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. All’udienza del 03 luglio 2025 il relatore ha esposto il contenuto della relazione e il Pubblico Ministero ha concordato con l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra agenti contabili e agenti amministrativi. Solo i primi sono obbligati alla resa del conto giudiziale. L’elemento che separa le due figure è individuato esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, caratterizzata da esistenze iniziali e rimanenze finali.

In questa prospettiva i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, con la configurazione di un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito. L’obbligo di resa del conto, anche nell’ambito degli enti locali, ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può dunque prescindere dall’identificazione, soggettiva ed oggettiva, di un effettivo debito di custodia.

Tale debito investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura invece in capo ai dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata (Sezione giurisdizionale centrale n. 963 del 2017, Sezione giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017). Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Si tratta di una mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale dell’ente.

Ne deriva che non sussiste l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale dei beni in questione, per i quali si configura unicamente obbligo di vigilanza, con conseguente improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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