Polizia penitenziaria, aliquota 2,44% dal 2022 anche sui ratei pregressi (Corte dei Conti Sez. II App. n. 157 del 07.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021 estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso al 31 dicembre 1995 di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La disposizione opera anche in favore del personale già cessato prima della sua entrata in vigore, ma la riliquidazione e i conseguenti effetti economici hanno efficacia ex nunc, decorrendo dal 1° gennaio 2022. La norma è priva di natura interpretativa e di efficacia retroattiva: i ratei maturati anteriormente non sono ripetibili. La copertura finanziaria, riferita anche al personale cessato entro il 2021, non incide sulla decorrenza economica, che resta ancorata all’entrata in vigore della legge di bilancio.
Il Fatto
L’appellante, già appartenente al Corpo degli Agenti di Custodia, poi Polizia penitenziaria, collocato in quiescenza con 33 anni di anzianità utile e 13 anni e 9 mesi al 31 dicembre 1995, aveva chiesto il ricalcolo della pensione con l’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo di quella del 35% dettata dall’art. 44 per il personale civile.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, con sentenza n. 220/2021, aveva respinto il ricorso, escludendo l’equiparazione tra corpi ad ordinamento civile e corpi militari. L’interessato ha proposto appello, sostenendo l’applicabilità dell’art. 54 alla luce delle sentenze delle Sezioni riunite nn. 1 e 12 del 2021 e dei commi 101 e 102 dell’art. 1 legge n. 234/2021. L’INPS ha invocato il rigetto, ammettendo l’applicazione del coefficiente del 2,44% solo per i ratei successivi al 2021.
La Motivazione della Corte
La Sezione prende le mosse dall’arresto delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, che ha riconosciuto al personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità, e con quindici-diciotto anni al 31 dicembre 1995, il calcolo della quota retributiva secondo l’effettivo numero di anni maturati, con il coefficiente del 2,44% per anno utile. Principio poi esteso dalla sentenza n. 12/2021/QM al personale militare con anzianità inferiore a quindici anni.
La giurisprudenza contabile aveva costantemente escluso l’applicabilità dell’art. 54 al personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile, compresa la Polizia penitenziaria, sul rilievo che l’art. 1 legge n. 395/1990 ha destinato tale Corpo, “in quanto compatibili”, alle norme degli impiegati civili dello Stato. Il d.lgs. n. 443/1992 ha reso applicabile il solo art. 52 del d.P.R. n. 1092/1973, mentre è rimasto fermo il regime dell’art. 6 legge n. 1543/1963.
Su questo quadro è intervenuta la legge n. 234/2021, il cui art. 1, comma 101, ha esteso in favore delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in relazione alla specificità riconosciuta dall’art. 19 legge n. 183/2010, l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 per il calcolo della quota retributiva, con l’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. La Sezione ne rimarca la finalità perequativa, volta a colmare la disparità creatasi per effetto delle pronunce delle Sezioni riunite.
Quanto alla decorrenza, la Corte ribadisce che la disposizione, priva di natura di interpretazione autentica, trova applicazione anche per i trattamenti liquidati prima della sua entrata in vigore, ma con effetti economici ex nunc, dal 1° gennaio 2022. La copertura finanziaria, calcolata includendo il personale cessato entro il 2021, non giustifica il recupero dei ratei anteriori. L’interpretazione trova avallo nella sentenza Corte cost. n. 33 del 28 febbraio 2023 e nell’ordinanza n. 36 del 6 marzo 2023.
L’appello è pertanto accolto parzialmente: riconosciuto il diritto alla riliquidazione con l’aliquota del 2,44% per ciascun anno maturato fino al 31 dicembre 1995, sui ratei dal 1° gennaio 2022, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. Le spese sono integralmente compensate per la novità dell’intervento normativo.
Nota della Redazione
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