Maggiorazioni pensionistiche militari e riscatto oltre il quinquennio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 21 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del militare a ottenere la maggiorazione del periodo di servizio e a esercitare la facoltà di riscatto ai sensi degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 165/1997 sorge con il verificarsi del fatto costitutivo presupposto, ossia con lo svolgimento del servizio da valorizzare, e non con la presentazione della domanda né con il pagamento dell’onere di riscatto. Ne consegue che la facoltà di riscatto dei periodi di servizio comunque prestato è ammessa anche in favore del militare che, alla data della domanda, abbia già superato il limite quinquennale di valorizzazione, secondo un criterio cronologico di svolgimento dei periodi, fermo restando il tetto massimo dei cinque anni complessivi. La valorizzazione dei periodi con percezione delle relative indennità opera oltre il limite solo per i servizi che si collocano interamente prima dell’entrata in vigore del decreto.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri chiedeva il riscatto, anche oneroso, delle maggiorazioni previste dagli artt. 5, comma 3, e 7, comma 3, del d.lgs. n. 165/1997 per il servizio prestato dal 24 settembre 1979 al 31 agosto 1980 presso una scuola militare, dunque in epoca anteriore al 1° gennaio 1998. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
L’Inps ha proposto appello deducendo la violazione delle medesime disposizioni, sostenendo che il limite quinquennale delle maggiorazioni sarebbe tassativo e che rileverebbe la data della domanda amministrativa, con la conseguenza che chi abbia già maturato cinque anni di aumenti non potrebbe più riscattare. La parte appellata ha resistito, invocando lo spartiacque temporale del 31 dicembre 1997.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione ha dichiarato ammissibile l’appello, verificando che i motivi dedotti investono asseriti errori di diritto e non questioni di fatto, secondo il limite posto dall’art. 170 c.g.c.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 165/1997, che fissa il tetto complessivo dei cinque anni per gli aumenti del periodo di servizio computabili ai fini pensionistici, e il comma 3, che ammette il computo a titolo in parte oneroso anche per i periodi di servizio comunque prestato. Ha poi considerato la disciplina transitoria dell’art. 7, comma 3, secondo cui gli aumenti, anche eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del decreto con percezione delle relative indennità, sono riconosciuti validi e non ulteriormente aumentabili.
Il punto di approdo è offerto dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 8/2025/QM/SEZ del 2 luglio 2025, che ha enunciato il principio secondo cui il diritto alla maggiorazione e alla facoltà di riscatto sorge con il fatto costitutivo presupposto. La facoltà di riscatto dei periodi comunque prestati è quindi consentita a chi abbia già superato il limite quinquennale alla data della domanda, secondo un criterio cronologico, fermo restando il massimo dei cinque anni.
La Sezione, richiamando anche un proprio precedente (Sez. I App., sent. n. 211/2025), ha ribadito che il diritto non trae origine dalla domanda di riscatto, ma dal concretizzarsi del fatto costitutivo, mentre la domanda e il versamento dell’onere costituiscono soltanto passaggi formali dell’esercizio del diritto.
Su queste basi il Collegio ha respinto il gravame dell’Inps, confermando integralmente la sentenza impugnata, con compensazione delle spese in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione della domanda e del sopravvenuto intervento delle Sezioni Riunite.
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Nota della Redazione
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