Conto giudiziale del consegnatario con debito di vigilanza: giudizio improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 175 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale con debito di vigilanza non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale, poiché difetta il presupposto normativo della gestione di un magazzino con debito di custodia. Ai sensi dell’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 i consegnatari con debito di vigilanza sono esclusi dall’obbligo di rendicontazione giurisdizionale, che resta invece imposto a quelli con debito di custodia ai sensi dell’art. 11. La qualificazione dipende dalla natura dei beni e dal loro impiego: la giacenza di scorte operative strettamente funzionali all’ordinario funzionamento degli uffici non configura gestione contabile, salvi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Ne consegue la improcedibilità del giudizio di conto per difetto dei presupposti della resa.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguardava la posizione di un’agente incaricata della consegna di beni mobili di un ente locale per l’esercizio finanziario 2018, nominata con delibera di Giunta comunale. Il conto era stato trasmesso all’ente entro il termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, ma depositato presso la Sezione giurisdizionale in data successiva all’approvazione del rendiconto dell’ente.
Il magistrato istruttore, con relazione d’irregolarità, ha sottoposto al Collegio la verifica dell’ammissibilità e procedibilità del conto. L’ente, con nota istruttoria, ha dichiarato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, assegnati poi ai consegnatari per debito di vigilanza. Il conto elencava 1261 beni, con consistenza iniziale e finale pari a euro 163.751,01. All’udienza il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra le due figure. Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato da acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato.
Su questa base, la Corte ha richiamato l’art. 32 del r.d. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e l’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che espressamente esclude i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di resa, in contrapposizione all’art. 11 per quelli con debito di custodia.
Il Collegio ha precisato che, qualora la giacenza presso i singoli uffici ecceda la ragionevole necessità di assicurare il funzionamento dell’unità, essa sarebbe finalizzata al continuativo rifornimento, configurando una vera gestione contabile con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione.
Nel caso esaminato, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino conforme al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso ente ha confermato che all’agente era richiesta la mera conservazione dei beni ricevuti, senza gestione di magazzino né distribuzione.
Il Collegio ha quindi ritenuto che gravava sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è stato dichiarato improcedibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari.
Nota della Redazione
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