Conto giudiziale improcedibile per il consegnatario con debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 143 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto sia stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. Il debito di custodia, che sola impone la resa del conto giudiziale, caratterizza gestioni tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. Il debito di vigilanza connota invece la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e la gestione delle scorte operative destinate all’uso immediato. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, nei limiti strettamente funzionali all’ordinario funzionamento, sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. Gli enti locali non possono estendere la figura del consegnatario al mero utilizzatore di beni, trattandosi di materia riservata alla competenza normativa statale.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile per debito di custodia, relativamente all’esercizio finanziario 2020, con riferimento ai beni inventariati di un ente locale abruzzese. Il magistrato relatore, dopo aver ricostruito il quadro normativo in materia di consegnatari di beni, ha depositato una relazione di irregolarità con cui ha sottoposto al Collegio le criticità del conto, dubitando della sua stessa qualificazione come conto giudiziale.
Il Responsabile del Servizio Finanziario dell’ente ha depositato osservazioni, sostenendo che l’agente è titolare di un mero debito di vigilanza e che, per tale ragione, non sarebbe tenuto alla resa del conto giudiziale, precisando di avervi provveduto per pregressa consuetudine e per trasparenza dell’azione amministrativa. La questione giunge così al Collegio per la verifica preliminare di ammissibilità e procedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827/1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti dei quali debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. L’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue nettamente le due figure. Il debito di custodia presuppone l’incarico di gestire un deposito o un magazzino, alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e per la gestione delle scorte operative di uso immediato.
Il Collegio chiarisce il criterio discretivo quantitativo e qualitativo: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo costituenti scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dal conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa (richiamate Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016).
Nella fattispecie, i beni indicati negli elenchi inventariali risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito; la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino secondo il mod. 24 del D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ritiene che sul consegnatario gravi un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo l’obbligo dell’Amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a un rapporto di effettiva custodia. Essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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