Debito di vigilanza e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 177 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali con debito di vigilanza non è qualificabile come agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 254/2002 e dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, solo il consegnatario con debito di custodia — chiamato a gestire un deposito o magazzino con obbligo restitutorio — è soggetto al giudizio di conto. Ne consegue che, in difetto dei presupposti normativi, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La mera elencazione dei beni inventariati, privi dei requisiti del modello di legge, non configura una gestione di magazzino.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di beni mobili del Comune di Montefelcino per l’esercizio finanziario 2019, resa dal consegnatario nominato con delibera della Giunta comunale. Il conto, trasmesso all’Ente il 6 maggio 2020, è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale il 18 settembre 2020, oltre il termine dell’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.
Con la relazione d’irregolarità, il magistrato istruttore ha rilevato che il conto non è qualificabile come conto giudiziale, essendo privo dei requisiti minimi per individuare i beni dati in consegna. Il Comune ha dichiarato di non avere consegnatari con debito di custodia, poiché i responsabili delle strutture acquistano in autonomia i beni, subito assegnati ai consegnatari per debito di vigilanza. Il P.M. ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione dell’ammissibilità del giudizio di conto, esaminando la qualificazione del rapporto. L’art. 32 del R.D. n. 827/1924 esclude dall’obbligo di resa del conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza. L’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002 ribadisce che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto giudiziale, a differenza di quelli con debito di custodia di cui all’art. 11.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile: il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative; il debito di vigilanza si limita alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e alla gestione delle scorte operative di uso immediato. Qualora la giacenza ecceda la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio, si configura invece una vera gestione contabile soggetta al giudizio di conto.
Nel caso concreto, i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso continuativo agli Uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 del d.P.R. n. 194/1996. Lo stesso Ente ha confermato che al consegnatario era richiesta la mera conservazione dei beni ricevuti per l’organizzazione dei servizi, senza gestione di magazzino o distribuzione.
Il Collegio conclude che grava sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto giudiziale. Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato a questioni preliminari, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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