Pensione militare retributiva oltre 18 anni di servizio nel 1995 (Corte dei Conti Sez. II App. n. 90 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento pensionistico del personale militare, la distinzione tra sistema retributivo e sistema misto è determinata dall’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, il sistema retributivo si applica a coloro che alla predetta data vantavano un’anzianità superiore a 18 anni. Il criterio del sistema misto di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995 riguarda esclusivamente i soggetti con anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, come chiarito dalle Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n. 1/2021. Ne consegue che l’erronea applicazione del coefficiente del 2,44% annuo previsto per il sistema misto integra un vizio della sentenza che deve essere riformata in appello.
Il Fatto
Un ex militare, in pensione dal 1° ottobre 2017 con anzianità complessiva di 41 anni, 10 mesi e 11 giorni, aveva proposto ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia chiedendo l’applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e, quindi, l’aliquota del 44% aumentata dell’1,80% per ogni anno di servizio successivo al ventesimo, con condanna dell’INPS al ricalcolo della pensione e al pagamento degli arretrati.
Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, dichiarando il diritto alla riliquidazione della pensione con il sistema misto, applicando il coefficiente del 2,44% annuo per l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995, sulla scorta della sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite della Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato la contumacia del pensionato appellato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 e 191 del codice di giustizia contabile, non essendosi lo stesso costituito in giudizio.
Nel merito, la Sezione ha accolto il gravame dell’INPS, rilevando che dalla documentazione in atti, e in particolare dal provvedimento di conferimento e liquidazione della pensione, risultava che il trattamento del militare era stato calcolato con il sistema retributivo e non con quello misto. L’anzianità vantata alla data del 31 dicembre 1995 era, infatti, superiore a 18 anni, circostanza che rendeva applicabile l’art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995 e non il comma 12 della medesima disposizione.
Il Collegio ha quindi precisato che la sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite riguarda la diversa ipotesi del pensionato che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, sicché il suo richiamo da parte del giudice di prime cure era erroneo. L’appello è stato accolto in adesione alla consolidata giurisprudenza della Sezione, con integrale riforma della gravata sentenza, dichiarando che il pensionato non ha diritto alla riliquidazione della pensione in godimento. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle carenze defensionali dell’Istituto previdenziale nel primo grado di giudizio.
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Nota della Redazione
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