Obbligo di resa del conto giudiziale solo per il debito di custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 82 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nei confronti dei dipendenti degli enti locali, ai quali si applica il d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Quest’ultimo ricorre soltanto in capo al consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, la cui movimentazione di esercizio determini un obbligo restitutorio dei beni. Il diverso debito di vigilanza, che grava sui singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, comporta la mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e non integra l’obbligo di resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto quando non siano individuabili beni per i quali sia previsto un debito di custodia e difetti una tipica gestione di cassa o di magazzino.

Il Fatto

Il giudizio di conto trae origine dalla presentazione, da parte di un dipendente in qualità di consegnatario di beni mobili di pertinenza di un comune, del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2020. Il conto concerneva beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’ente e riconducibili allo stato patrimoniale.

Il magistrato istruttore, nella relazione, ha dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con conclusioni depositate, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della distinzione tra consegnatari di beni mobili per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto giudiziale, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati a tale resa.

L’elemento discriminante viene individuato nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio, determinando un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto la Corte deduce che l’obbligo di resa del conto giudiziale non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni.

Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile consolidata (ex multis Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017) e rileva che, nel caso concreto, la gestione oggetto del conto non riguarda beni o materie per i quali il consegnatario abbia debito di custodia, trattandosi di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo riferito a beni eterogenei.

Non ravvisandosi una tipica gestione di cassa o di magazzino e venendo in rilievo una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del comune, la Corte dichiara improcedibile il giudizio, configurandosi unicamente un obbligo di vigilanza, con restituzione del conto all’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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