Dirigente ASL responsabile per omessa conclusione del procedimento di revisione prezzi (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 270 del 25.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento che conclude il procedimento amministrativo costituisce, ai sensi dell’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990, elemento di valutazione della performance individuale e fonte di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente inadempiente. Integra colpa grave la condotta del dirigente che, dopo aver avviato l’istruttoria e acquisito il parere richiesto, resti inerte a fronte della reiterata richiesta dell’interessato, senza emanare il provvedimento conclusivo né formalizzare una proposta al vertice gestionale. Da tale omissione, ove il privato sia costretto a ricorrere al giudice amministrativo per far accertare l’illegittimità del silenzio-rifiuto, deriva un danno indiretto risarcibile, pari alle spese di lite che l’azienda sanitaria sia stata condannata a rifondere.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio il dirigente della gestione del patrimonio di una ASL, nella qualità di responsabile del procedimento, chiedendo la condanna al pagamento, in favore dell’azienda sanitaria, della somma di 3.396,00 euro oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.

Una società fornitrice di materiale di cancelleria aveva più volte richiesto la revisione dei prezzi in relazione a contratti di fornitura risalenti al 1995 e al successivo contratto del 2011. Dopo la nota del 26 febbraio 2018 e la successiva istanza del 23 luglio 2018, il dirigente non aveva concluso il procedimento. La società aveva così proposto due ricorsi innanzi al TAR Lecce, definiti con le sentenze nn. 791 e 792 del 21 maggio 2019, che avevano accertato l’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’azienda e condannato quest’ultima alle spese di lite. Da qui il danno indiretto contestato al dirigente. Il convenuto, regolarmente notificato, non si è costituito e il collegio ne ha dichiarato la contumacia.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in fatto l’inerzia del dirigente. Egli, dopo la richiesta del 26 febbraio 2018, aveva richiesto un parere alla struttura burocratica legale, trasmettendolo per conoscenza anche alla società. Acquisito il parere e ricevuta la successiva istanza del 23 luglio 2018, con cui si sollecitava la conclusione del procedimento e l’emissione del titolo di spesa, il dirigente non aveva più posto in essere alcuna attività sino alla pubblicazione delle sentenze del giudice amministrativo. Solo dopo tali pronunce egli aveva emanato due note di rigetto, una del 17 e una del 21 giugno 2019.

Il collegio qualifica tale omissione come particolarmente grave, richiamando espressamente l’art. 2, comma 9, legge n. 241/1990, secondo cui la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. La trascuratezza dei propri doveri, per il legislatore già fonte di responsabilità amministrativa, denota una condotta connotata da negligenza e imprudenza, secondo la consolidata giurisprudenza contabile richiamata dalla Corte.

La Corte respinge le giustificazioni difensive. La finalità stragiudiziale prospettata dalla società non rifletteva la richiesta principale di revisione prezzi, rimasta inevasa. Quanto alla competenza ad adottare il provvedimento conclusivo, i dirigenti, anche delle aziende sanitarie, sono titolari della competenza a emanare i provvedimenti che impegnano l’amministrazione, ai sensi dell’art. 15-bis d.lgs. n. 502/1992, mentre al direttore generale è attribuita la responsabilità della gestione complessiva. In ogni caso, osserva il collegio, il dirigente non aveva nemmeno formalizzato una proposta al vertice gestionale.

Il danno risarcibile viene però rideterminato in diminuzione. La Corte valorizza alcune circostanze: i giudizi distinti promossi dalla società; la condanna alle spese fondata sulla soccombenza dell’azienda nonostante il rigetto della domanda sul riconoscimento della revisione prezzi; il diniego, poi formalizzato dal dirigente, basato sulla medesima motivazione con cui il TAR aveva rigettato la seconda domanda; il fatto che la questione risalisse ad anni in cui il dirigente non gestiva i contratti. Il convenuto è dunque condannato al risarcimento nei limiti di 1.500,00 euro, oltre interessi legali dalla pronuncia fino al soddisfo, con spese di giudizio a carico del soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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