Impossibile l’obbligo di rendiconto per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 284 del 04.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile, un obbligo di resa del conto giudiziale quando la gestione oggetto del giudizio non riguardi beni mobili o materie per le quali sussista il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924. Il conto del consegnatario, pur redatto secondo il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, presuppone un obbligo di custodia che, in difetto, non si traduce in un obbligo di rendicontazione giudiziale. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto, con restituzione degli atti all’ente locale interessato e nessuna statuizione sulle spese.
Il Fatto
La Sezione giurisdizionale regionale per il Piemonte è investita del giudizio di conto iscritto sul conto giudiziale reso da un agente contabile con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e consiste in un prospetto che ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, modello contabile previsto per la gestione del consegnatario di beni delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane.
La gestione oggetto del conto, tuttavia, non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia. La Procura regionale ha concluso per l’improcedibilità del conto, e su tale questione il Collegio è chiamato a pronunciarsi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del prospetto e dalla sua funzione. Il conto in esame è un conto del consegnatario, costruito secondo lo schema del Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996. La struttura del modello, però, non basta a fondare l’obbligo di resa: occorre verificare se la gestione concretamente rendicontata sia riconducibile a quella che il modello presuppone.
La Corte rileva che la gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, regolamento di contabilità generale applicabile agli enti locali ex art. 93 TUEL. Il debito di custodia è il presupposto sostanziale del conto del consegnatario: in sua assenza, l’obbligo di rendicontazione giudiziale non si configura.
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza contabile richiamata (tra le tante, questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013), secondo cui non è configurabile, con riguardo ai beni suddetti, un obbligo di resa del conto giudiziale. La conclusione della Procura regionale risulta pertanto conforme a tale orientamento.
Da qui la dichiarazione di improcedibilità del giudizio e la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Il Collegio non liquida spese, stante il tipo di pronuncia adottato.
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Nota della Redazione
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