Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza del consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 266 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali, non può prescindere dall’identificazione, soggettiva e oggettiva, di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto, e il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni in deposito. Ne deriva che, in difetto di una vera e propria gestione di deposito o magazzino, il giudizio di conto è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato da un dipendente comunale che riveste la qualifica di consegnatario di beni presso un Ente locale, con riferimento all’esercizio finanziario 2019. Il conto concerne esclusivamente beni mobili di pertinenza del Comune.
Il Magistrato istruttore, nella relazione depositata, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura regionale, con le conclusioni depositate, chiede la declaratoria di inammissibilità o comunque di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione. La questione giunge così al Collegio per la verifica del presupposto soggettivo e oggettivo dell’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che la gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni dell’Ente locale e riconducibili allo stato patrimoniale del Comune.
Tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e risultano pertanto esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale, alla luce di canoni consolidati nella pluriennale giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio (tra le altre, Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023).
Il criterio distintivo è individuato dalla Corte nell’elemento tassativo e ineludibile della gestione tipicamente di “cassa” o di “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in tale ipotesi i movimenti in carico e scarico dell’esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti in consegna e configurano l’obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
L’obbligo di resa del conto, cui si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, investe dunque soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’Ente e alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti addetti alle articolazioni funzionali dell’Ente, gravati della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso.
Nel caso concreto il Collegio rileva che non è possibile individuare i beni per i quali sia effettivamente previsto un debito di custodia, data la natura eterogenea degli stessi, e che non emerge dagli atti una tipica gestione di “cassa” o di “magazzino”, trattandosi di mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale. Non sussiste quindi l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio e restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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