Rito abbreviato contabile definito con pagamento e nulla più dovuto (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 19 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. si perfeziona con il pagamento integrale della somma determinata dal decreto presidenziale di ammissione, nel termine ivi fissato e con deposito della documentazione attestante l’adempimento. Verificata la regolarità del versamento e l’adesione del pubblico ministero contabile, il Collegio definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. Il pagamento tempestivo produce dunque l’effetto estintivo della pretesa risarcitoria, precludendo ogni ulteriore accertamento sulla quantificazione originaria del danno erariale.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte ha citato in giudizio due soggetti — un dirigente e un dipendente con ruolo direttivo dell’Area Cultura di un Comune — per sentirli condannare al risarcimento di un danno da disservizio quantificato in poco più di euro 37.000, di cui una parte a carico di ciascuno. Le irregolarità contestate riguardavano l’affidamento di una fornitura per il sistema audio/video di una biblioteca civica, indetta con determina comunale del 2013.
Secondo la prospettazione attorea, accordi volti a favorire un’impresa privata avevano inficiato la regolarità della gara, sia nella fase di predeterminazione del bando sia nello svolgimento della procedura. Il parallelo procedimento penale si era concluso con sentenza di non procedibilità per estinzione del reato di cui all’art. 353-bis cod. pen. Il convenuto destinatario della odierna definizione ha chiesto di definire il giudizio con rito abbreviato, offrendo una somma pari a circa il 31 per cento del danno contestato, con parere favorevole della Procura contabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto la richiesta di definizione agevolata con decreto n. 20/2024, determinando la somma dovuta in euro 3.614,00 in favore dell’Amministrazione comunale e fissando in trenta giorni il termine per il versamento. Il decreto ha inoltre imposto il deposito, in data anteriore all’udienza di definizione, della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento.
L’istruttoria documentale ha confermato il tempestivo adempimento: risultano agli atti la nota del difensore con la ricevuta di pagamento e la reversale di incasso n. 38482 del 12.12.2024 emessa dal Comune per l’importo stabilito. La Corte ha quindi verificato la regolarità e l’adeguatezza della documentazione, con l’adesione del pubblico ministero contabile in camera di consiglio.
Su queste premesse, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, commi 7 e 8, c.g.c. L’effetto dell’integrale pagamento è quello tipico del rito abbreviato: la pretesa risarcitoria si esaurisce, senza che residui alcun margine per ulteriori accertamenti sul danno inizialmente ipotizzato.
Il dispositivo definisce il giudizio e, per l’effetto, dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto. La peculiarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese. La definizione riguarda esclusivamente la posizione del convenuto che ha aderito al rito abbreviato, mentre la posizione del coobbligato resta estranea alla presente pronuncia.
Nota della Redazione
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