Debito di vigilanza ed esclusione dell’obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 260 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale in capo ai consegnatari di beni mobili degli enti locali presuppone la qualifica di agente contabile e, dunque, l’esistenza di un effettivo debito di custodia. Tale debito si configura esclusivamente in presenza di una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti in carico e scarico idonei a fondare un obbligo restitutorio dei beni. Il consegnatario gravato di mero debito di vigilanza è qualificabile agente amministrativo, non è obbligato alla resa del conto e la relativa contestazione è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio di conto trae origine dalla presentazione, da parte di un dipendente del Comune, del conto giudiziale relativo all’esercizio 2019, riferito a beni mobili di pertinenza dell’ente e presentato in qualità di consegnatario.
Il Magistrato istruttore, nella relazione, dubita della qualificazione del rapporto come debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale deposita conclusioni chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua lo spartiacque tra le due posizioni in un elemento tassativo: la gestione tipicamente di cassa o di magazzino. Solo questa genera movimenti in carico e scarico, incrementi o decrementi delle consistenze e, quindi, un obbligo restitutorio dei beni in deposito.
Ne discende che l’obbligo di resa del conto, applicandosi ai dipendenti degli enti locali il D.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Esso grava soltanto sul consegnatario incaricato di gestire un vero deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati e alimentato da acquisizioni in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai dipendenti addetti alle singole articolazioni funzionali dell’ente, gravati della sola sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e della gestione delle scorte operative assegnate all’Ufficio.
La Corte richiama la consolidata giurisprudenza contabile — tra cui Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e le pronunce della Sezione Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023 — e rileva che nel conto in esame non è possibile individuare beni per i quali sia previsto un debito di custodia.
La natura eterogenea dei beni, anche a carattere durevole, e l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino conducono a qualificare l’atto come mera elencazione ricognitiva dello stato patrimoniale del Comune. Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile, con restituzione del conto all’Amministrazione.
Nota della Redazione
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