Debito di custodia e obbligo di resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 259 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia. Lo spartiacque tra consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile, e consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo, risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio dei beni in deposito. I beni eterogenei, anche a carattere durevole, destinati all’uso presso le articolazioni dell’Ente e assoggettati a mera sorveglianza, restano esclusi dall’obbligo di resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’Amministrazione.

Il Fatto

Il giudizio di conto, iscritto al registro di segreteria, riguarda un dipendente di un Comune che ha presentato il conto giudiziale in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2019. Il conto è relativo unicamente a beni mobili di pertinenza dell’Ente locale, rappresentati come presunto debito di custodia.

Il Magistrato istruttore, nella relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando al contrario un debito di vigilanza. La Procura regionale deposita conclusioni con richiesta di declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con contestuale restituzione degli atti all’Amministrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce i termini della questione muovendo dalla natura dei beni oggetto del conto. La gestione considerata non riguarda beni mobili o “materie” per le quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente riepilogativo e ricognitivo, riferito a beni eterogenei di natura diversa, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente.

Secondo la giurisprudenza contabile richiamata dal Collegio — tra cui Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017 e, per la stessa Sezione piemontese, sentenza n. 354 del 2021, sentenza n. 362 del 2022 e sentenza n. 219 del 2023 — tali beni sono assoggettati a mero debito di vigilanza e appaiono esclusi dall’obbligo di resa del conto giudiziale.

La Corte individua l’elemento tassativo e ineludibile che separa le due posizioni. Da un lato vi è il consegnatario di beni mobili per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto; dall’altro il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato. Il discrimine risiede esclusivamente nella gestione tipicamente di “cassa” o “magazzino”, con esistenze iniziali e rimanenze finali. Solo in tal caso i movimenti in carico e scarico di ciascun esercizio determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna, configurando un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.

Da tale presupposto discende che l’obbligo di resa del conto non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, del quale è investito soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali identificati dall’Ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. La diversa posizione del consegnatario per debito di vigilanza si configura in capo ai singoli dipendenti in servizio presso ciascuna articolazione funzionale, gravati della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso e sulla gestione delle scorte assegnate all’Ufficio.

Nel caso concreto non è possibile individuare nel conto i beni per i quali sia previsto un debito di custodia. Considerata la natura eterogenea dei beni e l’assenza di una tipica gestione di “cassa” o “magazzino”, e rilevata una mera elencazione ricognitiva attinente allo stato patrimoniale del Comune, il Collegio ritiene che non sussista l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio e la restituzione del conto all’Amministrazione, con nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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