Conto giudiziale regolare se la differenza è a vantaggio dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 62 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la differenza tra le riscossioni registrate dagli strumenti di incasso e i versamenti in tesoreria non integra di per sé irregolarità del conto giudiziale quando risulti più che probabile, sulla base della documentazione versata in atti, che essa sia imputabile al malfunzionamento dei dispositivi e, comunque, si traduca in una posta a vantaggio dell’ente locale. Lo sfasamento temporale tra il periodo dello scassettamento e quello dei versamenti in tesoreria non è imputabile all’agente contabile se rientra nei tempi contrattualmente previsti per il ritiro, la contazione e la restituzione del controvalore. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 149 c.g.c., il conto va dichiarato regolare con discarico dell’agente contabile, restando escluse declaratorie di irregolarità fondate su mere presunzioni non supportate da prova.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso da un agente contabile incaricato della riscossione dei proventi derivanti dalla gestione dei parcometri di un Comune, per un determinato esercizio finanziario. Il conto era stato trasmesso dall’ente locale a seguito di un precedente giudizio per resa di conto.

Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità, aveva prospettato due profili di censura. Il primo riguardava una differenza tra le riscossioni registrate dai parcometri e i versamenti in tesoreria riportati sul conto. Il secondo concerneva lo sfasamento temporale tra il periodo dello scassettamento e quello rendicontato per i versamenti. Su queste basi il P.M. aveva chiesto dichiararsi il conto irregolare, senza però formulare alcun addebito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non condivide le conclusioni della relazione di irregolarità. Sulla prima censura osserva che appare più che probabile, sulla scorta della documentazione in atti, che la differenza in eccesso tra le riscossioni registrate e i versamenti in tesoreria sia imputabile al malfunzionamento dei parcometri. La gestione rendicontata tiene fedelmente conto delle riscossioni effettuate e dei relativi versamenti, in conformità agli atti regolamentari e contrattuali che disciplinano il servizio comunale di sosta a pagamento.

Assume rilievo decisivo il segno della posta. La differenza, infatti, è a vantaggio dell’ente locale. Tale circostanza esclude che essa possa legittimare una declaratoria di irregolarità del conto giudiziale da imputare all’agente contabile.

Quanto alla seconda censura, la Corte rileva che l’allegato alla convenzione stipulata con la società affidataria del servizio di ritiro e contazione della monetazione prevede tempi definiti: cinque giorni lavorativi, dal ritiro dei valori, per inviare le risultanze della contazione e dieci giorni lavorativi per la restituzione del controvalore mediante bonifico bancario. Anche sotto questo profilo appare quindi più che probabile che lo sfasamento rilevato dall’istruttore sia imputabile ai tempi contrattuali sopra indicati.

Ne deriva, ai sensi dell’art. 149 c.g.c., la dichiarazione di regolarità del conto giudiziale e il conseguente discarico dell’agente contabile. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, terzo comma, c.g.c..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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