Parere negativo sull’acquisizione indiretta di partecipazione societaria e onere di motivazione analitica (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 113 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria, anche indiretta, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 deve recare una motivazione analitica che dia conto della necessità dell’operazione per il perseguimento delle finalità istituzionali, della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché del confronto con soluzioni alternative. La sola continuità del rapporto con il socio privato non assolve a tale onere, se non dimostra perché tale esito non sia conseguibile con altre soluzioni. Nelle società miste pubblico-private per la gestione di servizi pubblici locali, il rafforzamento della partnership che attribuisca al socio privato poteri gestionali e di nomina degli organi esecutivi, con modifica sostanziale della governance, non può prescindere da una gara a doppio oggetto, a tutela dei principi di concorrenza e trasparenza. Diversamente, l’operazione realizza la cessione della direzione di una società a controllo pubblico a un soggetto privato, a fronte dell’impiego di risorse della collettività.
Il Fatto
Il Comune istante, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato un progetto di rafforzamento della partnership industriale tra la società partecipata locale e il socio privato, con conseguente acquisto di una partecipazione indiretta in una società neocostituita, cui il socio privato ha conferito il ramo d’azienda relativo al servizio idrico integrato.
L’operazione prevede un aumento di capitale della partecipata pubblica riservato al socio privato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, c. 4, c.c., da liberarsi mediante conferimento in natura, nonché l’adozione di un nuovo statuto sociale. La questione giunge alla Sezione per la pronuncia di conformità dell’atto ai parametri dell’art. 5 e agli artt. 4, 7 e 8 del T.U.S.P.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, come novellato dalla legge n. 118/2022, che configura una peculiare attività di controllo, con parametri e termini definiti: necessità della società, convenienza economica, sostenibilità finanziaria, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato. Richiamate le delibere delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, la Sezione verifica competenza, ammissibilità soggettiva e oggettiva e, quindi, il merito.
Quanto alla competenza, la Sezione la ravvisa in capo a sé trattandosi di atto di ente locale, non ricorrendo l’ipotesi di partenariato esteso devoluta alle Sezioni riunite. L’ammissibilità soggettiva è confermata, essendo l’atto adottato dal Consiglio comunale; quella oggettiva sussiste perché l’Ente acquisisce la posizione di socio in una società già costituita.
Nel merito, la Sezione rileva l’inadempimento dell’onere di motivazione analitica. Nella delibera l’unica opzione considerata è il rafforzamento della partnership con il socio privato, in continuità con la gara già aggiudicata in passato, senza alcuna valutazione comparativa con altri operatori muniti delle necessarie qualificazioni tecniche. Manca l’esplicitazione delle ragioni per cui tale operazione sia l’unica idonea a perseguire le finalità istituzionali. In difetto di un confronto, risulta impossibile comparare la convenienza economica rispetto ad alternative non considerate.
La Sezione osserva inoltre che il rafforzamento è connesso agli esiti incerti della futura gara per il servizio idrico, circostanza aleatoria non controllabile dai soci pubblici né dalla partecipata. Rileva poi l’assenza di una gara a doppio oggetto: l’art. 17 del T.U.S.P. impone, per le società miste, che la selezione del socio privato avvenga con procedura di evidenza pubblica avente ad oggetto contestualmente la partecipazione e l’affidamento. Non sono ammissibili società miste generaliste, dovendo il servizio essere delimitato nell’oggetto e nel tempo (richiamate Cons. Stato n. 5214/2010 e TAR Lazio n. 7524/2018).
Da ultimo, la Sezione sottolinea la modifica sostanziale della governance. Il nuovo statuto attribuisce al socio privato la nomina dell’amministratore delegato, ampie deleghe gestionali e il voto determinante in caso di stallo, così trasferendo al privato la direzione della società a controllo pubblico. L’operazione incide sull’assetto proprietario e sull’equilibrio tra soci e delinea una nuova forma di gestione, per la quale sarebbe necessario l’intervento dell’ente di governo d’ambito ai sensi dell’art. 149-bis, c. 1, d.lgs. n. 152/2006. A fronte dell’impiego di risorse della collettività, i soci pubblici rinuncerebbero ai poteri gestionali e di controllo, cedendo la direzione di una società a controllo pubblico al socio privato.
Nota della Redazione
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