Conto giudiziale: documentazione tardiva e decisione sul conto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 254 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la mancata o tardiva produzione della documentazione giustificativa delle riscossioni e dei versamenti in tesoreria non determina di per sé la irregolarità del conto, qualora il contabile depositi successivamente, anche nel corso del giudizio, le quietanze di versamento e i registri di cassa idonei a dimostrare la concordanza tra quanto riscosso e quanto riversato. Il requisito di procedibilità del giudizio di conto è soddisfatto dalla intervenuta parificazione del conto stesso. Accertata la regolarità della gestione, il Collegio pronuncia discarico del contabile ai sensi degli artt. 137 e ss. del c.g.c., senza luogo a provvedere sulle spese.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal giudizio di conto instaurato nei confronti dell’agente contabile ed economo di un comune, in relazione alla gestione dei diritti e proventi vari per l’esercizio finanziario 2020. Il magistrato istruttore, con precedente relazione, aveva deferito il conto al Collegio chiedendone la declaratoria di irregolarità per il mancato deposito di parte della documentazione richiesta, dei provvedimenti di parifica e delle ricevute di riscossione.

Dopo una prima decisione, la Sezione aveva disposto una rinnovata fase istruttoria. Il comune forniva solo un parziale riscontro. Il magistrato istruttore, pur ritenendo soddisfatto il requisito della procedibilità per l’intervenuta parifica, deferiva nuovamente il conto al Collegio in relazione alla mancata dimostrazione del versamento in tesoreria dei proventi in contanti. Nelle more, la funzionaria delegata depositava le quietanze di versamento in precedenza mancanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sorte del giudizio di conto quando la documentazione essenziale venga prodotta tardivamente, dopo la scadenza del termine fissato dal magistrato relatore. La disciplina di riferimento è quella degli artt. 137 e ss. del c.g.c., che regola la fase di esame della gestione e la decisione sul conto.

La Corte richiama la regola per cui, quando pronuncia sentenza parziale o altro provvedimento interlocutorio, il collegio può trattenere il giudizio sul conto oppure disporre la restituzione degli atti al giudice designato come relatore affinché prosegua l’istruttoria. Nel caso concreto, la Sezione aveva in precedenza optato per la restituzione degli atti, aprendo una rinnovata fase istruttoria.

Il punto decisivo è rappresentato dalla concordanza tra le somme riscosse e quelle riversate. Dalla disamina congiunta della documentazione allegata al conto e di quella depositata nel giudizio, anche tenuto conto dei registri di cassa, il Collegio ravvisa la piena corrispondenza tra gli incassi e i versamenti in tesoreria, comprovati dalle quietanze prodotte.

La Corte sottolinea che la parificazione del conto ha soddisfatto il requisito di procedibilità del giudizio. Una volta acquisita la documentazione idonea a dimostrare la regolarità della gestione, viene meno ogni ragione per una declaratoria di irregolarità. Il Collegio, pertanto, accertata la concordanza tra riscosso e riversato, pronuncia discarico del contabile, disponendo la trasmissione degli atti alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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